Art. 4 
 
  1. I vettori comunitari che intendono operare i  servizi  aerei  di
linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformita' agli  oneri  di
servizio pubblico di cui al  presente  decreto,  senza  corrispettivo
finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della  Sardegna,
per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero  servizio  secondo
le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. 
  2. L'informativa  relativa  alla  presente  imposizione,  ai  sensi
dell'art.  16,  paragrafo  4  del  regolamento  (CE)  1008/2008,   e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.