Art. 5 1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione ai sensi del precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, puo' essere concesso in esclusiva a un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. 2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi sono conformi al disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. 3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.