Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e  10  del  regolamento  (CE)
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  ai
sensi del precedente art. 4, il diritto di  esercire  ciascuna  delle
rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e
viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari  -  Milano
Linate e viceversa, Olbia -  Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Olbia  -
Milano Linate e viceversa, puo' essere concesso  in  esclusiva  a  un
unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche. 
  2. Le gare di cui al precedente comma 1 e  i  relativi  bandi  sono
conformi al disposto dell'art.  17  del  regolamento  (CE)  1008/2008
nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato
concessi sotto forma di  compensazione  degli  obblighi  di  servizio
pubblico  alle  imprese  incaricate   della   gestione   di   servizi
d'interesse economico generale. 
  3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare,  ai
sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008,  sono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.