Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' efficace a tutti gli effetti a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data e'
abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
ottobre 2011, n. 25391, recante «Disposizioni per  la  movimentazione
della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del  Tesoro  per
il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili  e  per  la
selezione delle controparti partecipanti alle  relative  operazioni»,
nonche' il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n.  95450,  che
definisce i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento e
di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione
della liquidita' in essere sul conto disponibilita'. 
  2. Nelle more dell'istituzione dell'elenco di cui all'art. 4, comma
4,  continua  ad  avere  efficacia  l'elenco   vigente   al   momento
dell'entrata in vigore del presente decreto  e  gli  accordi  che  le
controparti hanno sottoscritto con la Banca. 
  3. Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'organo  di  controllo
secondo la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco