Art. 10 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e' efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391, recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidita' depositata sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni», nonche' il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450, che definisce i dettagli tecnici relativi alle modalita' di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidita' in essere sul conto disponibilita'. 2. Nelle more dell'istituzione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, continua ad avere efficacia l'elenco vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e gli accordi che le controparti hanno sottoscritto con la Banca. 3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2022 Il Ministro: Franco