Art. 2 Operazioni di gestione della liquidita' 1. Il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego di liquidita' attraverso il ricorso ad operazioni in uso nei mercati finanziari. 2. Con le operazioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») persegue l'obiettivo di garantire adeguate disponibilita' liquide per far fronte alle esigenze di Tesoreria e, considerando il contesto di mercato, di conseguire le migliori condizioni possibili di remunerazione tenuto conto della minimizzazione del rischio.