Art. 2 
 
               Operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta e impiego  di
liquidita' attraverso il ricorso ad operazioni  in  uso  nei  mercati
finanziari. 
  2. Con le operazioni di  cui  al  precedente  comma,  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (di  seguito  «Ministero»)  persegue
l'obiettivo di garantire  adeguate  disponibilita'  liquide  per  far
fronte alle esigenze di Tesoreria  e,  considerando  il  contesto  di
mercato,  di  conseguire  le   migliori   condizioni   possibili   di
remunerazione tenuto conto della minimizzazione del rischio.