Art. 3 
 
      Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere  svolte
tramite: 
    a) negoziazione bilaterale; 
    b) negoziazione  svolta  su  mercati  regolamentati,  su  sistemi
multilaterali di strumenti finanziari o  su  sistemi  di  scambio  di
depositi monetari in euro (di seguito «sedi di negoziazione»),  anche
attraverso meccanismi per la richiesta  di  proposte  competitive  ai
partecipanti alle sedi di negoziazione. 
  2. Le operazioni di cui al presente articolo possono anche avere la
forma tecnica di operazioni di  pronti  contro  termine  o  di  altre
operazioni in uso nei mercati. I titoli di Stato movimentati  per  le
operazioni di cui al presente  comma  sono  depositati  in  un  conto
specifico presso la societa' cui e' stato  affidato  il  servizio  di
gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale  del
Tesoro del 23 agosto 2000. 
  3. Le operazioni di cui  al  presente  articolo  sono  disposte  ed
eseguite dal Ministero; le attivita' di movimentazione dei  conti  di
Tesoreria sono svolte dalla Banca mentre le attivita' di  back-office
possono essere effettuate dal Ministero o affidate alla  Banca.  Tali
operazioni possono essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa  di
calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento  lordo
TARGET2 (di seguito «TARGET2»). 
  4.  Al  fine  di  coordinare  il  complesso  delle  operazioni   di
monitoraggio e movimentazione del Conto,  il  Ministero  e  la  Banca
stipulano appositi protocolli per definire: 
    a)  le  modalita'  e  il  contenuto  degli   scambi   informativi
previsionali e di consuntivo del Conto; 
    b) il contenuto e le modalita' di svolgimento delle attivita'  di
back-office eseguite dalla Banca. 
  5. Lo  svolgimento  delle  attivita'  di  competenza  della  Banca,
nell'ambito delle operazioni di cui al  presente  articolo,  non  da'
luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero. 
  6. Il  Ministero  ha  la  facolta'  di  stipulare  convenzioni  per
affidare l'esecuzione e la gestione di determinate operazioni in  uso
sul mercato monetario ad intermediari  finanziari  selezionati  sulla
base di criteri di struttura e affidabilita'.