Art. 3 Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidita' 1. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere svolte tramite: a) negoziazione bilaterale; b) negoziazione svolta su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di strumenti finanziari o su sistemi di scambio di depositi monetari in euro (di seguito «sedi di negoziazione»), anche attraverso meccanismi per la richiesta di proposte competitive ai partecipanti alle sedi di negoziazione. 2. Le operazioni di cui al presente articolo possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati. I titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma sono depositati in un conto specifico presso la societa' cui e' stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Tesoro del 23 agosto 2000. 3. Le operazioni di cui al presente articolo sono disposte ed eseguite dal Ministero; le attivita' di movimentazione dei conti di Tesoreria sono svolte dalla Banca mentre le attivita' di back-office possono essere effettuate dal Ministero o affidate alla Banca. Tali operazioni possono essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito «TARGET2»). 4. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni di monitoraggio e movimentazione del Conto, il Ministero e la Banca stipulano appositi protocolli per definire: a) le modalita' e il contenuto degli scambi informativi previsionali e di consuntivo del Conto; b) il contenuto e le modalita' di svolgimento delle attivita' di back-office eseguite dalla Banca. 5. Lo svolgimento delle attivita' di competenza della Banca, nell'ambito delle operazioni di cui al presente articolo, non da' luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero. 6. Il Ministero ha la facolta' di stipulare convenzioni per affidare l'esecuzione e la gestione di determinate operazioni in uso sul mercato monetario ad intermediari finanziari selezionati sulla base di criteri di struttura e affidabilita'.