Art. 5 Controparti ammesse alle operazioni eseguite sulle sedi di negoziazione 1. Il Ministero ha la facolta' di concludere le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) in Controparte centrale con qualsiasi controparte. 2. Qualora il Ministero intenda concludere le operazioni di cui al comma precedente senza Controparte centrale, le controparti potranno essere scelte tra quelle aderenti alla sede di negoziazione e solo tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4. Qualora le operazioni assumano la forma tecnica di pronti contro termine, verranno preventivamente stipulati, con dette controparti, appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.