Art. 5 
 
                 Controparti ammesse alle operazioni 
                 eseguite sulle sedi di negoziazione 
 
  1. Il Ministero ha la facolta' di concludere le operazioni  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) in Controparte centrale con qualsiasi
controparte. 
  2. Qualora il Ministero intenda concludere le operazioni di cui  al
comma precedente senza Controparte centrale, le controparti  potranno
essere scelte tra quelle aderenti alla sede di  negoziazione  e  solo
tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, comma  4.  Qualora
le operazioni assumano la forma tecnica  di  pronti  contro  termine,
verranno preventivamente stipulati, con dette  controparti,  appositi
accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.