Art. 6 
 
                   Gestione del rischio di credito 
 
  1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di  cui
all'art. 3, comma 1, e'  assicurato  attraverso  limiti  di  credito,
assegnati  dal  Ministero  a  ciascuna   controparte   ammessa   alle
operazioni di cui agli articoli 4 e 5, o attraverso la  richiesta  di
strumenti finanziari a garanzia delle operazioni. 
  2. Le categorie delle attivita' finanziarie che  saranno  accettate
come garanzia nelle operazioni di impiego con le  controparti  stesse
sono quelle definite dall'art. 4 del decreto  Collateral  nonche'  da
titoli di debito emessi dall'Unione europea. 
  3. La gestione operativa delle garanzie per le  operazioni  di  cui
all'art. 3 puo' essere affidata alla Banca.