Art. 6 Gestione del rischio di credito 1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e' assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte ammessa alle operazioni di cui agli articoli 4 e 5, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni. 2. Le categorie delle attivita' finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni di impiego con le controparti stesse sono quelle definite dall'art. 4 del decreto Collateral nonche' da titoli di debito emessi dall'Unione europea. 3. La gestione operativa delle garanzie per le operazioni di cui all'art. 3 puo' essere affidata alla Banca.