Art. 7 Rimedi in caso di inadempimento 1. Alle controparti che non adempiano all'obbligo di regolamento, nelle operazioni di raccolta o di impiego di liquidita' nei termini contrattuali, e' applicata una penale determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 3,5 punti percentuali, diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora decorsi tre giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. 2. Nel caso in cui il regolamento delle operazioni di cui al comma precedente avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 3. Sono escluse dalla procedura di cui ai commi precedenti, le operazioni disciplinate all'art. 3, comma 2.