Art. 7 
 
                   Rimedi in caso di inadempimento 
 
  1. Alle controparti che non adempiano all'obbligo  di  regolamento,
nelle operazioni di raccolta o di impiego di liquidita'  nei  termini
contrattuali, e' applicata una penale  determinata  moltiplicando  il
valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari
al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla
Banca centrale europea, maggiorato di 3,5 punti  percentuali,  diviso
per 360  e  moltiplicato  per  i  giorni  effettivi  di  ritardo.  La
controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche
gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando  il
medesimo  tasso   dell'operazione.   Qualora   decorsi   tre   giorni
dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al  pagamento
dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. 
  2. Nel caso in cui il regolamento delle operazioni di cui al  comma
precedente avvenga tramite un intermediario diverso da quello che  ha
partecipato alle operazioni stesse, le penali  di  cui  al  comma  1,
verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 
  3. Sono escluse dalla procedura di  cui  ai  commi  precedenti,  le
operazioni disciplinate all'art. 3, comma 2.