Art. 8 
 
         Imputazione delle somme riscosse per inadempimento 
                  all'entrata del bilancio statale 
 
  1. La Banca  provvede  alla  riscossione  delle  somme  di  cui  al
precedente art. 7, addebitando i conti delle controparti inadempienti
o degli intermediari incaricati in essere  presso  TARGET2,  per  gli
importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno: 
    a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di  operazioni  di
raccolta; 
    b) in cui e' effettuato il versamento del  pagamento  dovuto  nel
caso di operazioni d'impiego. 
  2. La Banca stessa provvede a versare gli importi cosi' introitati,
il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di  Roma  della
Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al  capitolo  3248
(unita' di voto 2.1.5) dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio statale. 
  3. La sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello  Stato,  in
relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di  entrata
al bilancio dello Stato. 
  4. La Banca comunica al Ministero  l'attivazione  e  l'esito  della
procedura di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.