Art. 11 Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e' effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validita' della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Sistema TS rende disponibile le funzionalita' di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato. 3. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualita' di titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attivita' di verifica, con particolare riferimento alla possibilita' di utilizzare tale funzionalita' esclusivamente per le finalita' indicate nel presente articolo.