Art. 10. Durata e cessazione del rapporto associativo 1. I soci vengono ammessi a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro dei soci. L'iscrizione dev'essere confermata ogni anno con il pagamento della quota relativa che ha durata annuale. E' espressamente esclusa la trasmissibilita' della qualita' di socio. 2. La qualita' di socio si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa. 3. Il recesso puo' avvenire in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata alla Direzione nazionale presso la sede legale del partito, anche tramite mezzi telematici; il recesso ha efficacia dal momento della cancellazione dal libro dei soci. Il receduto sara' tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno solare in cui ha esercitato il diritto di recesso, nonche' gli altri contributi gia' approvati dai competenti organi del partito; il receduto non avra' diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo gia' versate al partito. 4. L'esclusione e' pronunciata dal Collegio dei probiviri, in applicazione del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 24. 5. Il socio escluso perde qualsiasi diritto di partecipare all'attivita' del partito e non potra' avanzare pretese ad alcun titolo sul patrimonio del partito. 6. Su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, la Direzione nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno successivo. 7. Il versamento della quota associativa dovra' avvenire al momento dell'iscrizione e, in caso di rinnovo, entro il 30 marzo dell'anno successivo.