Art. 10. 
 
            Durata e cessazione del rapporto associativo 
 
    1. I soci vengono ammessi a tempo  indeterminato  con  decorrenza
dalla  data  di  iscrizione  nel  registro  dei  soci.   L'iscrizione
dev'essere confermata ogni anno con il pagamento della quota relativa
che ha durata annuale. E' espressamente esclusa  la  trasmissibilita'
della qualita' di socio. 
    2. La qualita' di socio si perde per recesso, decesso, esclusione
o mancato versamento della quota associativa. 
    3. Il recesso puo' avvenire in  ogni  momento  con  comunicazione
scritta indirizzata alla Direzione nazionale presso  la  sede  legale
del partito, anche tramite mezzi telematici; il recesso ha  efficacia
dal momento della cancellazione dal libro dei soci. Il receduto sara'
tenuto a versare la quota associativa relativa all'anno solare in cui
ha esercitato il diritto di recesso,  nonche'  gli  altri  contributi
gia' approvati dai competenti organi del  partito;  il  receduto  non
avra' diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo gia' versate al
partito. 
    4. L'esclusione e' pronunciata dal  Collegio  dei  probiviri,  in
applicazione del procedimento disciplinare di cui al successivo  art.
24. 
    5. Il  socio  escluso  perde  qualsiasi  diritto  di  partecipare
all'attivita' del partito e non  potra'  avanzare  pretese  ad  alcun
titolo sul patrimonio del partito. 
    6. Su proposta del Presidente, di concerto  con  il  Comitato  di
Presidenza, la Direzione nazionale entro il mese di novembre di  ogni
anno determina l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno
successivo. 
    7. Il versamento  della  quota  associativa  dovra'  avvenire  al
momento dell'iscrizione e, in caso di  rinnovo,  entro  il  30  marzo
dell'anno successivo.