Art. 14. 
 
                            Il Presidente 
 
    1. Il Presidente e' una persona  a  cui  viene  riconosciuta,  in
virtu' dei poteri democratici attribuiti  dal  presente  statuto,  la
funzione di garante e custode dei valori fondamentali del partito. 
    2. Il Presidente viene eletto dal Congresso nazionale,  ai  sensi
dell'art. 12 che precede del presente statuto, per un periodo  di tre
anni e puo' essere rieletto per periodi di uguale durata. 
    3. Il Presidente ha i poteri previsti dagli articoli del presente
statuto. In particolare, ha le seguenti competenze: 
      a. coordina l'attivita' politica del partito, anche  formulando
proposte di  regolamenti  o  di  atti  programmatici  alla  Direzione
nazionale,  e'  garante  delle  minoranze  e   svolge   funzioni   di
rappresentanza istituzionale; 
      b. convoca e presiede il Congresso  nazionale,  sia  in  seduta
ordinaria che straordinaria; 
      c. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nazionale, sia
in seduta ordinaria che straordinaria, sottoscrive il  verbale  della
stessa redatto dal Tesoriere nazionale; 
      d. propone all'Assemblea  nazionale  la  nomina  dei  tre  Vice
Presidenti, di cui uno  vicario  di  cui  all'art.  15  del  presente
statuto; 
      e. convoca e presiede la Direzione  nazionale,  sottoscrive  il
verbale della stessa redatto dal Tesoriere nazionale, puo'  assegnare
deleghe e/o funzioni specifiche a componenti della medesima; 
      f. propone alla Direzione nazionale le  nomine  del  segretario
generale e del Tesoriere nazionale, ai sensi degli articoli 19  e  20
del presente statuto; 
      g.  di  concerto  con  il  Comitato  di   Presidenza,   propone
all'Assemblea     nazionale     l'approvazione     del     rendiconto
economico-finanziario relativo  all'esercizio  dell'anno  precedente,
dei criteri di  gestione  economico-finanziaria  e  patrimoniale  del
partito, il bilancio preventivo annuale,  predisposti  dal  Tesoriere
nazionale; 
      h. rilascia le autorizzazioni  per  l'utilizzo  del  simbolo  e
della denominazione del partito ed  ha  il  diritto  di  revocare  le
medesime; 
      i. predispone la composizione delle liste per le  consultazioni
elettorali ai sensi dell'art. 5 del  presente  statuto,  presenta  le
liste per  le  consultazioni  elettorali,  deposita  il  contrassegno
elettorale ed il programma elettorale, di concerto con il Comitato di
Presidenza, in relazione al livello territoriale delle  consultazioni
elettorali alle quali il partito voglia partecipare. Ne  cura  a  tal
fine tutti gli adempimenti burocratici  relativi  alla  consultazione
elettorale a cui concorre il partito, avvalendosi eventualmente a tal
fine di procuratori speciali.  Ogni  decisione  dovra'  sempre  tener
conto  della   situazione   economica   e   finanziaria   contingente
evidenziata dal Tesoriere nazionale; 
      j. autorizza la presentazione di contrassegni elettorali con la
denominazione Coraggio Italia con l'aggiunta di tutte le sue varianti
regionali  e/o  metropolitane  e/o  comunali  nel  caso  di  elezioni
regionali o amministrative; 
      k. individua con proprio atto le persone di  cui  all'art.  13,
primo comma, lettera f); 
      l. assicura  un  adeguato  coordinamento  tra  l'attivita'  del
partito e delle articolazioni territoriali di  cui  all'art.  21  del
presente statuto, anche  quale  garante  della  rappresentanza  delle
minoranze; 
      m.  propone  alla  Direzione  nazionale,  di  concerto  con  il
Comitato  di   Presidenza,   il   regolamento   delle   articolazioni
territoriali, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente statuto; 
      n.  propone  all'approvazione  della  Direzione  nazionale,  il
regolamento di Amministrazione adottato dal Comitato di Presidenza, a
cui  le  articolazioni  territoriali  dovranno  attenersi,  ai  sensi
dell'art. 20, comma 4, del presente statuto; 
      o. nomina le  figure  tecnico-operative  del  partito,  di  cui
all'art. 18 del presente statuto. 
    4. Il Presidente puo' delegare, in tutto o  in  parte,  i  propri
poteri o il compimento di specifici atti ai  Vice  Presidenti,  ed  a
procuratori individuati tra i soci, tramite atto  scritto  e  per  un
tempo  determinato,  anche  per  affrontare  in  ambiti  territoriali
delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni
di criticita'. 
    5. Il Presidente, di concerto con il Comitato di  Presidenza,  in
qualsiasi momento ritenga opportuno, puo' nominare  quattro  delegati
del Presidente per  area  territoriale  o  tematica,  per  affrontare
questioni territoriali particolari e relative ad ambiti  territoriali
che saranno determinati  con  l'atto  di  delega,  o  anche  temi  di
preminente interesse nazionale o materie di particolare complessita'.
Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al  fine
di dare indirizzi all'attivita' politica. 
    6. Il Presidente, di concerto con il Comitato di  Presidenza,  in
qualsiasi momento ritenga opportuno, puo'  nominare  altresi'  propri
delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure  tematiche
relative alla tutela di determinate  categorie  di  persone,  tuttora
sfavorite  o  svantaggiate  o   discriminate   nell'attuale   realta'
nazionale.