Art. 15. I Vice Presidenti 1. Il Presidente nomina tre Vice Presidenti, di cui uno vicario. L'atto viene ratificato dall'Assemblea nazionale. I tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per periodi di uguale durata. La parita' di genere nell'accesso alle cariche elettive verra' assicurata attraverso la nomina di persone per le quali non sia superata la percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente vicario svolge le sue funzioni. 3. I Vice Presidenti sono componenti di diritto dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e del Comitato di Presidenza. Esercitano le deleghe che verranno attribuite dal Presidente con atto scritto. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate ulteriori deleghe e/o funzioni specifiche dal Presidente nel periodo di durata della carica.