Art. 15. 
 
                          I Vice Presidenti 
 
    1. Il Presidente nomina tre Vice Presidenti, di cui uno  vicario.
L'atto  viene  ratificato  dall'Assemblea  nazionale.  I   tre   Vice
Presidenti, di cui uno vicario, durano in carica per  un  periodo  di
tre anni e possono essere rieletti per periodi di uguale  durata.  La
parita'  di  genere  nell'accesso  alle   cariche   elettive   verra'
assicurata attraverso la nomina di  persone  per  le  quali  non  sia
superata la percentuale del 60 per  cento  di  persone  dello  stesso
sesso. 
    2. In caso di assenza o di impedimento del  Presidente,  il  Vice
Presidente vicario svolge le sue funzioni. 
    3. I Vice Presidenti sono componenti  di  diritto  dell'Assemblea
nazionale, della Direzione nazionale e del  Comitato  di  Presidenza.
Esercitano le deleghe che verranno attribuite dal Presidente con atto
scritto.  Ai  Vice  Presidenti  possono  essere  assegnate  ulteriori
deleghe e/o funzioni specifiche dal Presidente nel periodo di  durata
della carica.