Art. 16. La Direzione nazionale 1. La Direzione nazionale e' formata da: a. il Presidente ed i tre Vice Presidenti, di cui uno vicario; b. gli europarlamentari, i Parlamentari nazionali, i membri di Governo ed i Sottosegretari soci del partito; c. i presidenti delle giunte regionali soci del partito; d. i sindaci di citta' metropolitane; e. i delegati del Presidente per area territoriale o tematica, ai sensi dell'art. 14, comma 5, se non gia' presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate; f. i Presidenti del partito non piu' in carica. 2. La Direzione nazionale ha i poteri previsti dagli articoli del presente statuto. In particolare, ha le seguenti competenze: a. delibera sulle domande di ammissione al partito, presentate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del presente statuto, approvando il modulo di presentazione della richiesta di ammissione, proponendo all'Assemblea il regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, avvalendosi allo scopo di un ufficio dedicato, predisposto dal segretario amministrativo. Puo' deliberare, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, l'ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; b. aggiorna la carta dei valori ed il codice etico del partito. La carta dei valori ed il codice etico vengono accettati dai soci al momento dell'iscrizione ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente statuto; c. su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, determina la quota associativa annuale ai sensi dell'art. 10, comma 6, del presente statuto ed eventuali contributi ulteriori necessari allo svolgimento dell'attivita' associativa, precisando le modalita' di pagamento e stabilendo i criteri con cui possono essere erogati eventuali finanziamenti alle articolazioni territoriali locali di cui all'art. 21 del presente statuto; d. approva i rendiconti delle spese elettorali, su proposta del Tesoriere nazionale approvata dal Presidente, anche avvalendosi di organi appositamente delegati; e. delibera, su proposta del Tesoriere nazionale, approvata dal Presidente, l'assunzione di prestiti e l'accensione di mutui, anche ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito a favore del partito; f. adotta i regolamenti per la celebrazione dei primi congressi regionali, provinciali e di citta' metropolitana, comunali, di cui all'art. 21 del presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso nazionale; g. adotta il regolamento delle articolazioni territoriali, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, con il quale le articolazioni territoriali sono dotate di un organo congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello regionale, provinciale o di citta' metropolitana, comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello regionale, provinciale o di citta' metropolitana, comunale. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalita' con cui le articolazioni territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalita' e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali; h. approva il regolamento di amministrazione, su proposta del Presidente, adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le articolazioni territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente statuto; i. nomina i componenti del Collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 24 del presente statuto; j. delibera sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 24, comma 7, del presente statuto, avverso le decisioni del Comitato di Presidenza, ed ai sensi dell'art. 24, comma 13, del presente statuto, avverso le decisioni del Collegio dei probiviri, come organo di seconda istanza; k. ratifica gli atti indifferibili compiuti nell'interesse del partito da parte del Presidente, in caso di necessita' e urgenza; l. definisce le intese di cui all'art. 28, comma 2, del presente statuto; m. su proposta del Presidente delibera l'affidamento dell'attivita' di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una societa' di revisione, iscritto/a nel registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 30/2010, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto; n. puo' deliberare la costituzione di un organo collegiale degli enti Locali, a supporto dell'attivita' politica della Direzione nazionale medesima; o. su proposta del Presidente, puo' riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il loro contributo operativo e/o economico e/o per altre motivazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del presente statuto; p. formula proposte di indirizzo politico, organizzative, di atti di programmazione anche strategica, di regolamenti o di atti programmatici agli altri organi nazionali; q. svolge tutte le funzioni non espressamente riservate ad altre cariche elettive o ad altri organi del partito. 3. In caso di mancata ratifica di un atto da parte della Direzione nazionale, l'atto non perde efficacia verso i soci e/o verso i terzi, ma obbliga l'organo che ha proposto tale atto alla ratifica della Direzione nazionale a sottoporlo nuovamente alla stessa, entro quindici giorni, al fine di poter fare esprimere la Direzione nazionale ed ottenere la ratifica. In caso di tre mancate ratifiche sul medesimo atto, l'organo che ha proposto tale atto lo deve modificare. 4. La Direzione nazionale e' organo di seconda istanza avverso le decisioni del Comitato di Presidenza di revoca dei componenti del Collegio dei probiviri per i casi indicati dall'art. 24, comma 7, del presente statuto. La decisione del Comitato di Presidenza e' appellabile di fronte alla Direzione nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione nazionale senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti e' consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione nazionale puo' confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza. 5. I componenti della Direzione nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 6. La Direzione nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, con un preavviso di ventiquattro ore. In caso di urgenza, il preavviso puo' essere ridotto a sei ore; le riunioni sono indette con comunicazione scritta, inviata tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno e dell'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare; e' consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici; non e' consentita la partecipazione ne' il voto per delega. La richiesta di convocazione, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, puo' essere avanzata da un terzo dei membri della Direzione nazionale. Il Presidente dovra' entro quindici giorni dalla richiesta convocare la Direzione nazionale. 7. Le riunioni della Direzione nazionale si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti verra' adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto. 8. Le deliberazioni della Direzione nazionale vengono assunte con voto palese. 9. Le riunioni della Direzione nazionale sono validamente costituite anche in mancanza di convocazione se interviene alle stesse la totalita' dei componenti e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 10. Il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario amministrativo ed il segretario finanziario sono invitati di diritto alle sedute della Direzione nazionale, senza diritto di voto. Il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del verbale, che andra' sottoscritto dal Presidente, dal segretario generale, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere stesso, e trascritto senza indugio da quest'ultimo nel libro delle deliberazioni della Direzione nazionale.