Art. 16. 
 
                       La Direzione nazionale 
 
    1. La Direzione nazionale e' formata da: 
      a. il Presidente ed i tre Vice Presidenti, di cui uno vicario; 
      b. gli europarlamentari, i Parlamentari nazionali, i membri  di
Governo ed i Sottosegretari soci del partito; 
      c. i presidenti delle giunte regionali soci del partito; 
      d. i sindaci di citta' metropolitane; 
      e. i delegati del Presidente per area territoriale o  tematica,
ai sensi dell'art. 14, comma 5, se non gia' presenti ai sensi di  una
delle lettere sopra indicate; 
      f. i Presidenti del partito non piu' in carica. 
    2. La Direzione nazionale ha i poteri previsti dagli articoli del
presente statuto. In particolare, ha le seguenti competenze: 
      a. delibera sulle domande di ammissione al partito,  presentate
ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del presente  statuto,  approvando
il modulo di presentazione della richiesta di ammissione,  proponendo
all'Assemblea il regolamento di cui al  medesimo  art.  8,  comma  2,
avvalendosi allo  scopo  di  un  ufficio  dedicato,  predisposto  dal
segretario  amministrativo.  Puo'   deliberare,   su   proposta   del
Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, l'ammissione di
persone  appartenenti  ad  altre  associazioni   e/o   organizzazioni
politiche e l'adesione e/o  federazione  ad  altre  associazioni  e/o
organizzazioni nazionali od internazionali; 
      b. aggiorna la carta dei valori ed il codice etico del partito.
La carta dei valori ed il codice etico vengono accettati dai soci  al
momento dell'iscrizione ai sensi degli articoli 7 e  8  del  presente
statuto; 
      c. su proposta del Presidente, di concerto con il  Comitato  di
Presidenza, determina la quota associativa annuale ai sensi dell'art.
10, comma 6, del presente statuto ed eventuali  contributi  ulteriori
necessari allo svolgimento dell'attivita' associativa, precisando  le
modalita' di pagamento e stabilendo i criteri con cui possono  essere
erogati  eventuali  finanziamenti  alle  articolazioni   territoriali
locali di cui all'art. 21 del presente statuto; 
      d. approva i rendiconti delle spese elettorali, su proposta del
Tesoriere nazionale approvata dal Presidente,  anche  avvalendosi  di
organi appositamente delegati; 
      e. delibera, su proposta del Tesoriere nazionale, approvata dal
Presidente, l'assunzione di prestiti e l'accensione di  mutui,  anche
ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito  a  favore  del
partito; 
      f. adotta i regolamenti per la celebrazione dei primi congressi
regionali, provinciali e di citta' metropolitana,  comunali,  di  cui
all'art. 21 del presente statuto, da tenersi dopo la celebrazione del
primo Congresso nazionale; 
      g. adotta il regolamento delle articolazioni  territoriali,  su
proposta del Presidente, di concerto con il Comitato  di  Presidenza,
con il quale le articolazioni territoriali sono dotate di  un  organo
congressuale, a  cui  partecipano  tutti  gli  iscritti  del  livello
territoriale corrispondente, di livello regionale, provinciale  o  di
citta'  metropolitana,  comunale,  e  di  un  organo  collegiale   di
Direzione   di   livello   regionale,   provinciale   o   di   citta'
metropolitana,   comunale.   Con   il   medesimo   regolamento   sono
disciplinate le modalita' con cui le articolazioni territoriali fanno
richiesta di utilizzare il simbolo e  la  denominazione  di  Coraggio
Italia, le modalita' e le condizioni di  svolgimento  della  campagna
elettorale, la  disciplina  dei  rapporti  tra  livello  nazionale  e
territoriale in occasione delle consultazioni elettorali; 
      h. approva il regolamento di amministrazione, su  proposta  del
Presidente,  adottato  dal  Comitato  di   Presidenza,   a   cui   le
articolazioni territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 20,
comma 4, del presente statuto; 
      i. nomina i componenti del Collegio  dei  probiviri,  ai  sensi
dell'art. 24 del presente statuto; 
      j. delibera sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 24, comma
7, del  presente  statuto,  avverso  le  decisioni  del  Comitato  di
Presidenza, ed ai sensi dell'art. 24, comma 13, del presente statuto,
avverso le decisioni del  Collegio  dei  probiviri,  come  organo  di
seconda istanza; 
      k. ratifica gli atti indifferibili compiuti nell'interesse  del
partito da parte del Presidente, in caso di necessita' e urgenza; 
      l. definisce le  intese  di  cui  all'art.  28,  comma  2,  del
presente statuto; 
      m.  su   proposta   del   Presidente   delibera   l'affidamento
dell'attivita' di revisione legale dei  conti  a  un  professionista,
anche non socio, ovvero a una societa' di revisione,  iscritto/a  nel
registro  ministeriale  dei  revisori  legali  istituito  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione  del  decreto
legislativo n. 30/2010, ai sensi dell'art. 27 del presente statuto; 
      n. puo' deliberare la  costituzione  di  un  organo  collegiale
degli enti Locali, a supporto dell'attivita' politica della Direzione
nazionale medesima; 
      o. su proposta del  Presidente,  puo'  riconoscere  particolari
onorificenze a soci che si siano  distinti  per  il  loro  contributo
operativo e/o economico e/o per altre motivazioni, ai sensi dell'art.
7, comma 3, del presente statuto; 
      p. formula proposte di indirizzo  politico,  organizzative,  di
atti di programmazione anche strategica, di  regolamenti  o  di  atti
programmatici agli altri organi nazionali; 
      q. svolge tutte le  funzioni  non  espressamente  riservate  ad
altre cariche elettive o ad altri organi del partito. 
    3. In caso  di  mancata  ratifica  di  un  atto  da  parte  della
Direzione nazionale, l'atto non perde  efficacia  verso  i  soci  e/o
verso i terzi, ma obbliga l'organo che ha  proposto  tale  atto  alla
ratifica della  Direzione  nazionale  a  sottoporlo  nuovamente  alla
stessa, entro quindici giorni, al fine di  poter  fare  esprimere  la
Direzione nazionale ed ottenere la ratifica. In caso di  tre  mancate
ratifiche sul medesimo atto, l'organo che ha proposto  tale  atto  lo
deve modificare. 
    4. La Direzione nazionale e' organo di seconda istanza avverso le
decisioni del Comitato di Presidenza di  revoca  dei  componenti  del
Collegio dei probiviri per i casi indicati dall'art. 24, comma 7, del
presente  statuto.  La  decisione  del  Comitato  di  Presidenza   e'
appellabile di fronte alla Direzione nazionale con ricorso inviato al
Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o  p.e.c.  entro  trenta
giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di
Presidenza.  Il  Presidente  convoca  la  Direzione  nazionale  senza
indugio e,  comunque,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  del
ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione nazionale  si  svolge
nel rispetto del  principio  del  contraddittorio  e  alle  parti  e'
consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La  Direzione
nazionale puo' confermare o annullare la decisione  del  Comitato  di
Presidenza. 
    5. I componenti della Direzione nazionale durano  in  carica  tre
anni e sono rieleggibili. 
    6.  La  Direzione  nazionale  si  riunisce  su  convocazione  del
Presidente, che la presiede, con un preavviso di ventiquattro ore. In
caso di urgenza, il preavviso puo'  essere  ridotto  a  sei  ore;  le
riunioni sono indette  con  comunicazione  scritta,  inviata  tramite
qualsiasi  mezzo  ritenuto  idoneo;  l'avviso  di  convocazione  deve
contenere l'indicazione del luogo (anche telematico),  del  giorno  e
dell'ora della riunione, nonche' l'ordine  del  giorno  con  l'elenco
delle materie da  trattare;  e'  consentita  la  partecipazione  alle
riunioni  anche  con  strumenti  telematici;  non  e'  consentita  la
partecipazione ne' il voto per delega. La richiesta di  convocazione,
con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, puo' essere
avanzata da  un  terzo  dei  membri  della  Direzione  nazionale.  Il
Presidente dovra' entro quindici giorni dalla richiesta convocare  la
Direzione nazionale. 
    7. Le riunioni della Direzione nazionale si intendono validamente
costituite con la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti;  le
deliberazioni sono prese con voto favorevole  della  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' di voti verra' adottata la proposta  per
la quale il Presidente ha espresso il proprio voto. 
    8. Le deliberazioni della Direzione nazionale vengono assunte con
voto palese. 
    9.  Le  riunioni  della  Direzione  nazionale  sono   validamente
costituite anche in  mancanza  di  convocazione  se  interviene  alle
stesse la totalita' dei componenti e  nessuno  degli  intervenuti  si
opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
    10. Il segretario generale, il Tesoriere nazionale, il segretario
amministrativo ed il segretario finanziario sono invitati di  diritto
alle sedute della Direzione nazionale,  senza  diritto  di  voto.  Il
Tesoriere nazionale provvede alla redazione del verbale,  che  andra'
sottoscritto  dal  Presidente,  dal  segretario  generale,  dai  Vice
Presidenti e dal Tesoriere stesso,  e  trascritto  senza  indugio  da
quest'ultimo nel libro delle deliberazioni della Direzione nazionale.