Art. 23. 
 
                       Giurisdizione esclusiva 
 
    1. I  soci  del  partito  e  tutti  gli  esponenti  degli  organi
nazionali ed i rappresentanti di tutti gli organi  territoriali  sono
tenuti a ricorrere preventivamente agli organi previsti dall'art.  24
del presente statuto, in caso di controversie  riguardanti:  la  loro
attivita' nei confronti del partito; l'applicazione dello Statuto;  i
rapporti del partito con gli organi territoriali nonche'  i  rapporti
tra questi ultimi.