Art. 24. 
 
                       Sistema delle garanzie 
 
    1. La  vigilanza  sul  comportamento  politico  dei  soci  ed  il
rispetto da parte dei soci di quanto previsto dal  presente  statuto,
nonche' delle disposizioni contenute in  regolamenti,  deliberazioni,
altri provvedimenti adottati dai competenti organi  del  partito,  e'
demandato  al  segretario  generale.  Il  segretario  generale   deve
vigilare in merito a: 
      a.  comportamenti  gravemente  lesivi   degli   interessi   e/o
dell'immagine e della reputazione del partito, o degli altri soci; 
      b. nel caso in cui si siano tenuti gravi comportamenti contrari
ai valori e/o agli scopi del partito; 
      c. violazioni del  presente  statuto,  ovvero  di  regolamenti,
deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del
partito; 
      d. omessa dichiarazione circa l'iscrizione ad altro partito e/o
organizzazione politica; 
      e. nel caso di mancato  versamento,  anche  parziale,  entro  i
termini  previsti,  della  quota  associativa,  ovvero  degli   altri
contributi deliberati dai competenti organi del partito. 
    2. Il Presidente,  la  Direzione  nazionale,  ogni  articolazione
territoriale, nelle persone dei coordinatori,  e/o  ogni  socio  puo'
richiedere un  provvedimento  disciplinare  a  carico  di  un  socio,
iscritto al territorio  di  competenza,  esponendo  per  iscritto  al
segretario generale, le motivazioni ed i fatti utili al giudizio. 
    3. Il segretario generale procedera'  all'istruttoria  in  merito
all'accertamento  dei  fatti  inviando  copia  della   richiesta   di
provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni  di  cui  al
comma che precede, al socio interessato, che potra' avere accesso  ad
ogni atto del procedimento e presentare una propria memoria difensiva
e/o una richiesta di audizione nei  successivi  quindici  giorni.  Il
segretario generale procedera' all'audizione del socio  deferito  che
ne abbia fatto richiesta nei quindici giorni successivi  al  recapito
della  stessa.  Il  socio  deferito  ha  la  possibilita'  di   farsi
eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato.
Il procedimento potra' concludersi con l'archiviazione o la  proposta
al Collegio dei probiviri di pronunciarsi sulla  sussistenza  o  meno
degli estremi di responsabilita' ed irrogazione di una  delle  misure
disciplinari di cui al comma 11 del presente articolo. 
    4. Il Collegio dei probiviri e' organismo di garanzia, vigila sul
rispetto dei doveri dei soci e dei  soggetti  che  ricoprono  cariche
elettive, sovrintende alla corretta applicazione  delle  disposizioni
dello statuto e degli atti del partito. E' organo di seconda  istanza
in merito alle decisioni prese dal Comitato di  Presidenza  ai  sensi
dei commi da 11 a 13 dell'art. 21 del presente statuto, ed in  merito
alle decisioni  prese  dal  segretario  generale  sulle  controversie
insorte  tra  gli  organi  nazionali  del  partito,  tra  gli  organi
nazionali  del  partito  e  le  singole  articolazioni   territoriali
costituite e/o i coordinatori territoriali delle medesime, in  merito
alle attribuzioni di poteri  e/o  a  qualsiasi  altra  questione  che
riguardi  i  rapporti  tra  organi  del  partito  ai   vari   livelli
territoriali. 
    5. Il Collegio dei  probiviri  ha,  in  particolare,  i  seguenti
compiti: 
      a. pronunciarsi sulla  sussistenza  o  meno  degli  estremi  di
responsabilita' ed  irrogare  le  sanzioni  disciplinari  secondo  le
modalita' descritte nei commi che seguono del presente articolo; 
      b. su richiesta della Direzione nazionale, esprime parere sulla
compatibilita'  con  i  valori  e  le  politiche  del  partito  delle
candidature a cariche elettive; 
      c.   su    richiesta    del    Presidente,    esprime    parere
sull'interpretazione  ed  applicazione   delle   disposizioni   dello
statuto; 
      d. su richiesta degli organi del partito, esprime pareri  sulle
proposte di regolamenti e/o atti programmatici e/o atti interni degli
organi medesimi; 
      e. si esprime come organo di seconda istanza sulla  correttezza
delle decisioni del Comitato di Presidenza  ai  sensi  dell'art.  21,
commi da 11 a 13, del presente statuto; 
    6. Il  Collegio  e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due
supplenti nominati,  su  proposta  del  Presidente,  dalla  Direzione
nazionale tra persone fisiche socie, assicurando la parita' di genere
in modo tale che tra le  persone  individuate  non  sia  superata  la
percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso. I  membri
del Collegio  dei  probiviri  non  possono  ricoprire  altre  cariche
all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto  dai
membri effettivi a maggioranza. I  membri  del  Collegio  restano  in
carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti,  per  un
periodo di uguale durata. 
    7. Il Comitato di Presidenza revoca i componenti del Collegio  in
caso di iscrizione e/o adesione e/o accettazione di cariche,  nomine,
incarichi professionali connessi ad un  partito  o  ente  che  svolga
attivita'  politica,   sociale,   economica   in   contrasto,   anche
potenzialmente, con il partito ovvero in caso di comportamenti lesivi
degli interessi e/o dell'immagine e della reputazione del  partito  o
degli altri soci ovvero nel caso in cui si siano tenuti comportamenti
contrari ai valori e/o  agli  scopi  del  partito.  La  revoca  viene
deliberata dal Comitato di Presidenza, su  proposta  del  Presidente,
dopo  aver  contestato  ai  componenti  del  Collegio  il   ravvisato
contrasto, anche potenziale,  con  il  partito,  o  il  comportamento
lesivo o contrario ai valori e/o agli  scopi  del  partito,  ed  aver
assegnato un termine di quindici giorni  per  presentare  le  proprie
difese  o  venire  auditi,  potendo  farsi   assistere   da   persona
qualificata allo  scopo  designata.  La  decisione  del  Comitato  di
Presidenza e' appellabile di  fronte  alla  Direzione  nazionale  con
ricorso inviato al Presidente a mezzo  lettera  raccomandata  A.R.  o
p.e.c. entro  trenta  giorni  dalla  notifica  all'interessato  della
decisione del  Comitato  di  Presidenza.  Il  Presidente  convoca  la
Direzione nazionale senza indugio e, comunque, entro quindici  giorni
dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti  alla  Direzione
nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio  e
alle parti e' consentito di presentare ulteriori documenti e memorie.
La Direzione nazionale puo' confermare o annullare la  decisione  del
Comitato di Presidenza. 
    8. Per la validita' delle decisioni del Collegio dei probiviri e'
richiesta la presenza  della  maggioranza  dei  suoi  componenti;  le
decisioni vengono adottate con il voto favorevole  della  maggioranza
dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente  del
Collegio. E' ammessa la seduta collegiale anche attraverso  strumenti
telematici. 
    9. L'azione disciplinare innanzi al Collegio dei  probiviri  puo'
essere promossa nei confronti di qualsiasi socio, ivi compresi i soci
che ricoprono cariche elettive. 
    10. Il Collegio dei probiviri, pervenuta da parte del  segretario
generale la contestazione e la relativa  istruttoria  per  una  delle
condotte di cui al comma  1  che  precede,  deve  trasmetterne  copia
entro tre giorni lavorativi consecutivi  all'interessato,  assegnando
un termine di almeno quindici giorni per  la  produzione  di  scritti
difensivi e di eventuali mezzi di prova. Il  Collegio  dei  probiviri
puo' assumere comunque  qualsiasi  atto  istruttorio,  garantendo  il
contraddittorio delle parti; nelle more della pronuncia  il  Collegio
dei probiviri puo' disporre e revocare provvedimenti cautelari. 
    11. Fatta salva  l'archiviazione,  le  sanzioni  disciplinari  in
funzione della gravita' del fatto commesso, sono: 
      a. il richiamo scritto; 
      b. la decadenza da qualsiasi carica elettiva; 
      c. la sospensione da un mese a un anno dalla qualita' di socio,
che comporta la decadenza da qualsiasi carica elettiva; 
      d. l'esclusione. 
    12. La pronuncia  sulla  sussistenza  o  meno  degli  estremi  di
responsabilita' e  l'irrogazione  di  una  sanzione  disciplinare  e'
pronunciata  con  delibera  motivata,  approvata  a  maggioranza  dei
componenti con il  metodo  del  voto  segreto;  la  decisione  verra'
comunicata all'interessato unitamente alla  sua  irrogazione  e,  nei
casi di  irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  per  violazioni  di
particolare gravita', potra' essere pubblicata secondo  le  modalita'
determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la  Direzione
nazionale. 
    13. Contro le decisioni del Collegio dei probiviri prese ai sensi
del comma 12 che precede, e' ammesso reclamo alla Direzione nazionale
entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione   della    decisione.
L'interessato con il reclamo potra' presentare  una  propria  memoria
difensiva e/o una richiesta di audizione,  potra'  avere  accesso  ad
ogni  atto  del  procedimento  ed  ha  la   possibilita'   di   farsi
eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato.
La  Direzione  nazionale  puo'  assumere  comunque   qualsiasi   atto
istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti,  e  procedera'
all'audizione del  socio  deferito  che  ne  abbia  fatto  richiesta,
nei trenta giorni successivi al recapito della stessa. Entro sessanta
giorni dalla  ricezione  del  reclamo  la  Direzione  nazionale  puo'
accogliere,  modificare  o  annullare  il  provvedimento   impugnato.
Scaduti i termini le decisioni sono definitive. 
    14. Contro le decisioni del Comitato di Presidenza prese ai sensi
dell'art. 21, commi da 11 a 13, del presente statuto, e'  ammesso  il
ricorso di fronte al Collegio  dei  probiviri,  nei  quindici  giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento da parte del Comitato
di   Presidenza.   L'interessato   o   l'articolazione   territoriale
interessata potranno presentare con il ricorso  una  propria  memoria
difensiva e/o una richiesta di audizione, avere accesso ad ogni  atto
del  procedimento  ed  ha  la  possibilita'  di  farsi  eventualmente
assistere da un soggetto qualificato da esso designato.  Il  Collegio
dei probiviri  puo'  assumere  comunque  qualsiasi  atto  istruttorio
garantendo il contraddittorio delle parti, e procedera' all'audizione
dell'interessato o del rappresentante pro tempore  dell'articolazione
territoriale interessata che  ne  abbia  fatto  richiesta,  nei dieci
giorni successivi al recapito della stessa. Il Collegio dei probiviri
si pronuncia nei casi  previsti  dal  comma  14  che  precede,  entro
quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  ricorso,  con  delibera
motivata, ai sensi del comma 8 del presente  articolo.  La  decisione
verra' comunicata all'interessato o  al  rappresentante  pro  tempore
dell'articolazione  territoriale   interessata   e,   nei   casi   di
particolare gravita', potra' essere pubblicata secondo  le  modalita'
determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la  Direzione
nazionale.