Art. 24. Sistema delle garanzie 1. La vigilanza sul comportamento politico dei soci ed il rispetto da parte dei soci di quanto previsto dal presente statuto, nonche' delle disposizioni contenute in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito, e' demandato al segretario generale. Il segretario generale deve vigilare in merito a: a. comportamenti gravemente lesivi degli interessi e/o dell'immagine e della reputazione del partito, o degli altri soci; b. nel caso in cui si siano tenuti gravi comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del partito; c. violazioni del presente statuto, ovvero di regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del partito; d. omessa dichiarazione circa l'iscrizione ad altro partito e/o organizzazione politica; e. nel caso di mancato versamento, anche parziale, entro i termini previsti, della quota associativa, ovvero degli altri contributi deliberati dai competenti organi del partito. 2. Il Presidente, la Direzione nazionale, ogni articolazione territoriale, nelle persone dei coordinatori, e/o ogni socio puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio, iscritto al territorio di competenza, esponendo per iscritto al segretario generale, le motivazioni ed i fatti utili al giudizio. 3. Il segretario generale procedera' all'istruttoria in merito all'accertamento dei fatti inviando copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni di cui al comma che precede, al socio interessato, che potra' avere accesso ad ogni atto del procedimento e presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione nei successivi quindici giorni. Il segretario generale procedera' all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta nei quindici giorni successivi al recapito della stessa. Il socio deferito ha la possibilita' di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il procedimento potra' concludersi con l'archiviazione o la proposta al Collegio dei probiviri di pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilita' ed irrogazione di una delle misure disciplinari di cui al comma 11 del presente articolo. 4. Il Collegio dei probiviri e' organismo di garanzia, vigila sul rispetto dei doveri dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche elettive, sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello statuto e degli atti del partito. E' organo di seconda istanza in merito alle decisioni prese dal Comitato di Presidenza ai sensi dei commi da 11 a 13 dell'art. 21 del presente statuto, ed in merito alle decisioni prese dal segretario generale sulle controversie insorte tra gli organi nazionali del partito, tra gli organi nazionali del partito e le singole articolazioni territoriali costituite e/o i coordinatori territoriali delle medesime, in merito alle attribuzioni di poteri e/o a qualsiasi altra questione che riguardi i rapporti tra organi del partito ai vari livelli territoriali. 5. Il Collegio dei probiviri ha, in particolare, i seguenti compiti: a. pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilita' ed irrogare le sanzioni disciplinari secondo le modalita' descritte nei commi che seguono del presente articolo; b. su richiesta della Direzione nazionale, esprime parere sulla compatibilita' con i valori e le politiche del partito delle candidature a cariche elettive; c. su richiesta del Presidente, esprime parere sull'interpretazione ed applicazione delle disposizioni dello statuto; d. su richiesta degli organi del partito, esprime pareri sulle proposte di regolamenti e/o atti programmatici e/o atti interni degli organi medesimi; e. si esprime come organo di seconda istanza sulla correttezza delle decisioni del Comitato di Presidenza ai sensi dell'art. 21, commi da 11 a 13, del presente statuto; 6. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, su proposta del Presidente, dalla Direzione nazionale tra persone fisiche socie, assicurando la parita' di genere in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 per cento di persone dello stesso sesso. I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. I membri del Collegio restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti, per un periodo di uguale durata. 7. Il Comitato di Presidenza revoca i componenti del Collegio in caso di iscrizione e/o adesione e/o accettazione di cariche, nomine, incarichi professionali connessi ad un partito o ente che svolga attivita' politica, sociale, economica in contrasto, anche potenzialmente, con il partito ovvero in caso di comportamenti lesivi degli interessi e/o dell'immagine e della reputazione del partito o degli altri soci ovvero nel caso in cui si siano tenuti comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del partito. La revoca viene deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, dopo aver contestato ai componenti del Collegio il ravvisato contrasto, anche potenziale, con il partito, o il comportamento lesivo o contrario ai valori e/o agli scopi del partito, ed aver assegnato un termine di quindici giorni per presentare le proprie difese o venire auditi, potendo farsi assistere da persona qualificata allo scopo designata. La decisione del Comitato di Presidenza e' appellabile di fronte alla Direzione nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione nazionale senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti e' consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione nazionale puo' confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza. 8. Per la validita' delle decisioni del Collegio dei probiviri e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente del Collegio. E' ammessa la seduta collegiale anche attraverso strumenti telematici. 9. L'azione disciplinare innanzi al Collegio dei probiviri puo' essere promossa nei confronti di qualsiasi socio, ivi compresi i soci che ricoprono cariche elettive. 10. Il Collegio dei probiviri, pervenuta da parte del segretario generale la contestazione e la relativa istruttoria per una delle condotte di cui al comma 1 che precede, deve trasmetterne copia entro tre giorni lavorativi consecutivi all'interessato, assegnando un termine di almeno quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di eventuali mezzi di prova. Il Collegio dei probiviri puo' assumere comunque qualsiasi atto istruttorio, garantendo il contraddittorio delle parti; nelle more della pronuncia il Collegio dei probiviri puo' disporre e revocare provvedimenti cautelari. 11. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari in funzione della gravita' del fatto commesso, sono: a. il richiamo scritto; b. la decadenza da qualsiasi carica elettiva; c. la sospensione da un mese a un anno dalla qualita' di socio, che comporta la decadenza da qualsiasi carica elettiva; d. l'esclusione. 12. La pronuncia sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilita' e l'irrogazione di una sanzione disciplinare e' pronunciata con delibera motivata, approvata a maggioranza dei componenti con il metodo del voto segreto; la decisione verra' comunicata all'interessato unitamente alla sua irrogazione e, nei casi di irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni di particolare gravita', potra' essere pubblicata secondo le modalita' determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la Direzione nazionale. 13. Contro le decisioni del Collegio dei probiviri prese ai sensi del comma 12 che precede, e' ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. L'interessato con il reclamo potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, potra' avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilita' di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. La Direzione nazionale puo' assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procedera' all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta, nei trenta giorni successivi al recapito della stessa. Entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo la Direzione nazionale puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. 14. Contro le decisioni del Comitato di Presidenza prese ai sensi dell'art. 21, commi da 11 a 13, del presente statuto, e' ammesso il ricorso di fronte al Collegio dei probiviri, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento da parte del Comitato di Presidenza. L'interessato o l'articolazione territoriale interessata potranno presentare con il ricorso una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilita' di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il Collegio dei probiviri puo' assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procedera' all'audizione dell'interessato o del rappresentante pro tempore dell'articolazione territoriale interessata che ne abbia fatto richiesta, nei dieci giorni successivi al recapito della stessa. Il Collegio dei probiviri si pronuncia nei casi previsti dal comma 14 che precede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso, con delibera motivata, ai sensi del comma 8 del presente articolo. La decisione verra' comunicata all'interessato o al rappresentante pro tempore dell'articolazione territoriale interessata e, nei casi di particolare gravita', potra' essere pubblicata secondo le modalita' determinate dal Collegio dei probiviri, di concerto con la Direzione nazionale.