Art. 26. 
 
                  Patrimonio ed entrate del partito 
 
    1. Il partito non ha scopo di lucro e  persegue  i  propri  scopi
grazie all'attivita'  prestata  volontariamente  dai  propri  soci  e
grazie alla raccolta di quote  associative  annuali  o  di  eventuali
contributi elargiti dai soci stessi e/o da  terzi.  La  raccolta  dei
contributi a titolo di erogazione liberale versati  dai  soci  stessi
e/o da terzi  e'  di  esclusiva  competenza  del  partito  a  livello
nazionale,  che  si  avvale  allo  scopo  unicamente  del  segretario
finanziario e delle strutture da esso  funzionalmente  dipendenti  di
cui all'art. 18 del presente statuto. 
    2.  Il  partito  potra'  occasionalmente  svolgere  attivita'  di
cessione di beni e/o fornitura di servizi nei  confronti  dei  propri
soci e/o di terzi, in forma non prevalente, accessoria e  strumentale
al conseguimento dei propri fini, anche a scopo di autofinanziamento,
nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. 
    3. Il patrimonio e le entrate del partito sono costituiti: 
      dalle quote annuali versate dai soci e dagli  altri  contributi
deliberati dai competenti organi del partito; 
      dalle quote versate dagli eletti e  dagli  amministratori  soci
del partito; 
      dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista  dalla
legge; 
      dai beni mobili e immobili di proprieta' del partito; 
      da eventuali fondi di riserva costituiti con  le  eccedenze  di
gestione annuale; 
      da erogazioni liberali, donazioni  o  lasciti  dei  soci  o  di
terzi, ivi compresi contributi di enti privati; 
      da eventuali corrispettivi per cessioni di beni  e/o  fornitura
di servizi nei confronti dei soci o di terzi (a titolo di esempio: il
ricavato dell'organizzazione occasionale e non prevalente  di  feste,
manifestazioni o eventi simili, della vendita  di  pubblicazioni  e/o
articoli di merchandising); 
      da ogni altra entrata derivante da attivita' analoghe a  quelle
sopra elencate. 
    4. Il partito non puo' distribuire, neppure  in  modo  indiretto,
utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante  tutta
la propria durata, salvo che  la  distribuzione  o  destinazione  sia
imposta dalla legge o dalle competenti autorita' pubbliche; le  quote
e i contributi associativi versati sono intrasmissibili  e  non  sono
rivalutabili.