Art. 26. Patrimonio ed entrate del partito 1. Il partito non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attivita' prestata volontariamente dai propri soci e grazie alla raccolta di quote associative annuali o di eventuali contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi. La raccolta dei contributi a titolo di erogazione liberale versati dai soci stessi e/o da terzi e' di esclusiva competenza del partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del segretario finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all'art. 18 del presente statuto. 2. Il partito potra' occasionalmente svolgere attivita' di cessione di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei propri soci e/o di terzi, in forma non prevalente, accessoria e strumentale al conseguimento dei propri fini, anche a scopo di autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia. 3. Il patrimonio e le entrate del partito sono costituiti: dalle quote annuali versate dai soci e dagli altri contributi deliberati dai competenti organi del partito; dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori soci del partito; dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge; dai beni mobili e immobili di proprieta' del partito; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione annuale; da erogazioni liberali, donazioni o lasciti dei soci o di terzi, ivi compresi contributi di enti privati; da eventuali corrispettivi per cessioni di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei soci o di terzi (a titolo di esempio: il ricavato dell'organizzazione occasionale e non prevalente di feste, manifestazioni o eventi simili, della vendita di pubblicazioni e/o articoli di merchandising); da ogni altra entrata derivante da attivita' analoghe a quelle sopra elencate. 4. Il partito non puo' distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante tutta la propria durata, salvo che la distribuzione o destinazione sia imposta dalla legge o dalle competenti autorita' pubbliche; le quote e i contributi associativi versati sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.