Art. 28. 
 
                     Durata ed esercizio sociale 
 
    1. Il partito e' costituito a  tempo  indeterminato;  l'esercizio
sociale,   anche   ai   fini   dell'approvazione    del    rendiconto
economico-finanziario, decorre dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  di
ciascun anno solare.