Art. 2 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1,  comma  1,
e' determinato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1,  comma  66-bis,
della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva  dell'1,5
per mille ai ricavi realizzati a seguito della vendita di servizi  di
intermediazione on-line  e  della  fornitura  di  motori  di  ricerca
on-line come definiti dall'Autorita'  nell'informativa  economica  di
sistema  ai  sensi  della  delibera  n.  397/13/CONS   e   risultanti
dall'ultimo   bilancio   o   dalle   ultime    scritture    approvate
precedentemente all'adozione della presente delibera. 
  2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che  al
1° marzo 2022 versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa,  in
liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.