Art. 2 Composizione della rete 1. Fanno parte della Rete: a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i percorsi di istruzione professionale degli indirizzi indicati all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017; b. le istituzioni formative, accreditate dalle regioni sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 2. I soggetti di cui al comma 1 rappresentano le scuole professionali da cui prende il nome la Rete. 3. Concorrono, altresi', al funzionamento della Rete, secondo quanto previsto dal successivo art. 4: a. il Ministero dell'istruzione; b. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; d. l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL. 4. Alle attivita' della Rete possono aderire i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, previa delibera del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento di cui al successivo art. 4.