Art. 2 
 
                       Composizione della rete 
 
  1. Fanno parte della Rete: 
    a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie che  offrono  i
percorsi  di  istruzione  professionale  degli   indirizzi   indicati
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017; 
    b. le istituzioni formative, accreditate dalle regioni sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  al  Capo  III  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  rappresentano   le   scuole
professionali da cui prende il nome la Rete. 
  3. Concorrono,  altresi',  al  funzionamento  della  Rete,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 4: 
    a. il Ministero dell'istruzione; 
    b. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
    d. l'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del  lavoro  -
ANPAL. 
  4. Alle attivita' della Rete possono aderire i soggetti pubblici  e
privati di cui all'art. 1,  comma  2  del  presente  decreto,  previa
delibera del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento  di  cui
al successivo art. 4.