Art. 4 
 
            Organi di indirizzo e di gestione della rete 
 
  1. Costituiscono organi di indirizzo e di gestione della rete: 
    a) il Comitato nazionale di indirizzo e  coordinamento,  composto
da: 
      n. 2 rappresentanti del Ministero dell'istruzione; 
      n. 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
      n. 2 rappresentanti del Coordinamento delle regioni; 
      n. 2 rappresentanti dell'ANPAL; 
      n.  3  rappresentanti  delle  reti  nazionali  degli   istituti
professionali, scelti dal Ministero dell'istruzione; 
      n.    3    rappresentanti    delle    associazioni    nazionali
rappresentative delle istituzioni  formative  accreditate  presso  le
regioni. 
    b) il Consiglio di gestione, composto  da quattro  rappresentanti
degli istituti professionali statali e paritari scelti dal  Ministero
dell'istruzione   tra   i   coordinatori   delle    reti    nazionali
rappresentative  degli  indirizzi  dell'istruzione  professionale,  e
da quattro rappresentanti  delle  istituzioni  formative  accreditate
presso   le   regioni,   scelti    dalle    associazioni    nazionali
rappresentative della categoria. 
  2.  Con  decreto  del  direttore  generale  per   gli   ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione, sono  nominati  i  componenti  del  Comitato
nazionale di indirizzo e coordinamento e del  Consiglio  di  gestione
della rete. 
  3. All'interno della Rete possono, altresi', essere costituiti: 
    a) Gruppi operativi tematici, promossi dal Comitato nazionale  di
indirizzo e coordinamento, che ne definisce le attivita'; 
    b) Comitati territoriali, promossi  dal  Consiglio  di  gestione,
composti, per ciascun territorio, da rappresentanti delle istituzioni
scolastiche e formative,  dell'Ufficio  scolastico  regionale,  della
regione e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro. 
  4. Il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento: 
    definisce, con regolamento interno, le modalita' di funzionamento
e di espressione della volonta' collegiale  e  nomina  la  figura  di
riferimento   per   la   rappresentanza    dell'organo    collegiale,
stabilendone i compiti e la durata in carica non superiore  a  cinque
anni; 
    coordina  le  attivita'  della  Rete  formulando  le  indicazioni
programmatiche di intervento; 
    favorisce le iniziative promosse dal Consiglio di gestione  e  ne
monitora  le  ricadute,  avvalendosi  del  supporto   tecnico   degli
organismi di cui al successivo comma 6; 
    delibera in merito alle istanze di adesione dei soggetti pubblici
e privati di cui all'art. 1, comma 2, interessati alla partecipazione
alle attivita' della Rete; 
    promuove la costituzione di eventuali gruppi  operativi  tematici
su  argomenti  ritenuti  emergenti  in  ambito  nazionale  o   locale
segnalati dalle istanze dei soggetti che compongono la Rete,  tenendo
conto degli esiti dei relativi lavori nelle strategie di indirizzo  e
coordinamento. 
  5 . Il Consiglio di gestione: 
    definisce,   con   apposito   regolamento,   le   modalita'    di
funzionamento e di espressione della volonta' collegiale, nonche'  di
funzionamento della Rete, e nomina la figura di  riferimento  per  la
rappresentanza della Rete,  stabilendone  i  compiti,  la  durata  in
carica, non superiore a cinque anni, ed assicurando l'alternanza  tra
le rispettive componenti; 
    provvede alla gestione delle attivita'  della  Rete,  sulla  base
delle  linee  programmatiche  dettate  dal  Comitato   nazionale   di
indirizzo e coordinamento, disponendo le collaborazioni necessarie al
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto; 
    promuove,  quando  necessario,  la  costituzione   dei   Comitati
territoriali, definendone la composizione, i compiti e le attivita'. 
  6.  Nell'espletamento  delle  funzioni  della  Rete,  il  Ministero
dell'istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
le  regioni,  possono  avvalersi,   rispettivamente,   del   supporto
dell'Istituto  nazionale  di  documentazione  innovazione  e  ricerca
educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la  valutazione  del
sistema  educativo  di  istruzione   e   di   formazione   (INVALSI),
dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle  politiche  pubbliche
(INAPP), anche con  funzione  consultiva,  nonche'  dell'associazione
tecnostruttura delle regioni. La Rete puo' altresi'  avvalersi  della
collaborazione di  soggetti  esterni  di  riconosciuta  esperienza  e
professionalita'.