Art. 4 Organi di indirizzo e di gestione della rete 1. Costituiscono organi di indirizzo e di gestione della rete: a) il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, composto da: n. 2 rappresentanti del Ministero dell'istruzione; n. 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; n. 2 rappresentanti del Coordinamento delle regioni; n. 2 rappresentanti dell'ANPAL; n. 3 rappresentanti delle reti nazionali degli istituti professionali, scelti dal Ministero dell'istruzione; n. 3 rappresentanti delle associazioni nazionali rappresentative delle istituzioni formative accreditate presso le regioni. b) il Consiglio di gestione, composto da quattro rappresentanti degli istituti professionali statali e paritari scelti dal Ministero dell'istruzione tra i coordinatori delle reti nazionali rappresentative degli indirizzi dell'istruzione professionale, e da quattro rappresentanti delle istituzioni formative accreditate presso le regioni, scelti dalle associazioni nazionali rappresentative della categoria. 2. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, sono nominati i componenti del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento e del Consiglio di gestione della rete. 3. All'interno della Rete possono, altresi', essere costituiti: a) Gruppi operativi tematici, promossi dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, che ne definisce le attivita'; b) Comitati territoriali, promossi dal Consiglio di gestione, composti, per ciascun territorio, da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, dell'Ufficio scolastico regionale, della regione e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro. 4. Il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento: definisce, con regolamento interno, le modalita' di funzionamento e di espressione della volonta' collegiale e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza dell'organo collegiale, stabilendone i compiti e la durata in carica non superiore a cinque anni; coordina le attivita' della Rete formulando le indicazioni programmatiche di intervento; favorisce le iniziative promosse dal Consiglio di gestione e ne monitora le ricadute, avvalendosi del supporto tecnico degli organismi di cui al successivo comma 6; delibera in merito alle istanze di adesione dei soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, interessati alla partecipazione alle attivita' della Rete; promuove la costituzione di eventuali gruppi operativi tematici su argomenti ritenuti emergenti in ambito nazionale o locale segnalati dalle istanze dei soggetti che compongono la Rete, tenendo conto degli esiti dei relativi lavori nelle strategie di indirizzo e coordinamento. 5 . Il Consiglio di gestione: definisce, con apposito regolamento, le modalita' di funzionamento e di espressione della volonta' collegiale, nonche' di funzionamento della Rete, e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza della Rete, stabilendone i compiti, la durata in carica, non superiore a cinque anni, ed assicurando l'alternanza tra le rispettive componenti; provvede alla gestione delle attivita' della Rete, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, disponendo le collaborazioni necessarie al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto; promuove, quando necessario, la costituzione dei Comitati territoriali, definendone la composizione, i compiti e le attivita'. 6. Nell'espletamento delle funzioni della Rete, il Ministero dell'istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, possono avvalersi, rispettivamente, del supporto dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), anche con funzione consultiva, nonche' dell'associazione tecnostruttura delle regioni. La Rete puo' altresi' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di riconosciuta esperienza e professionalita'.