((Art. 1 quater 
 
Disposizioni in materia di  potenziamento  dell'assistenza  a  tutela
  della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica 
 
  1. Al fine di potenziare,  nell'anno  2022,  i  servizi  di  salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di  eta',  e
di migliorarne la sicurezza e la qualita',  anche  in  considerazione
della  crisi  psico-sociale  causata  dall'epidemia  di   SARS-CoV-2,
nonche' di  sviluppare  l'assistenza  per  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 31  maggio  2022,  adottano  un  programma  di
interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con  disturbi
mentali e affette da  disturbi  correlati  allo  stress  al  fine  di
garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il  territorio
nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017, e,  in  particolare,  per  il  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi: 
    a) rafforzare i servizi  di  neuropsichiatria  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, ai sensi  dell'articolo  25  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  gennaio  2017,  potenziando
l'assistenza  ospedaliera   in   area   pediatrica   e   l'assistenza
territoriale,     con     particolare     riferimento      all'ambito
semiresidenziale; 
    b)  potenziare  l'assistenza  sociosanitaria  alle  persone   con
disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; 
    c)  potenziare  l'assistenza   per   il   benessere   psicologico
individuale e collettivo, anche  mediante  l'accesso  ai  servizi  di
psicologia e psicoterapia in assenza  di  una  diagnosi  di  disturbi
mentali,  e  per  affrontare  situazioni  di   disagio   psicologico,
depressione, ansia e trauma da stress. 
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, finalizzata al reclutamento di  professionisti  sanitari  e  di
assistenti sociali secondo le modalita'  previste  dall'articolo  33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106.  Conseguentemente
le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di  cui  agli
allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge  n.  234  del  2021,  sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A
e B allegate al presente decreto. 
  3. Tenuto  conto  dell'aumento  delle  condizioni  di  depressione,
ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a  causa  dell'emergenza
pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano erogano,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
relative a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili  presso  specialisti
privati  regolarmente  iscritti  nell'elenco   degli   psicoterapeuti
nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo  e'  stabilito
nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'  parametrato  alle
diverse fasce dell'indicatore della situazione economica  equivalente
(ISEE) al fine di sostenere  le  persone  con  ISEE  piu'  basso.  Il
contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000  euro.
Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per   accedere   al
contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti,  anche  reddituali,
per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno  2022,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse  determinate  al
comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite  tra
le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  come
indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione
del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede  a  valere  sul  livello  di  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per  l'anno  2022,
che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Ai  relativi
finanziamenti accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.))