((Art. 13 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  gestione  commissariale  per  la
  ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per  il
  rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
  resilienza 
 
  1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi
di attuazione degli interventi da realizzare tramite le  risorse  del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  nei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del  2016,  per
gli investimenti previsti  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  il  Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'  autorizzato  ad  avvalersi,
con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al  31  dicembre
2022, di un  contingente  massimo  di  otto  esperti,  di  comprovata
qualificazione professionale nelle materie oggetto degli  interventi,
per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000  euro  lordi  annui
per singolo incarico. Gli incarichi di cui  al  presente  comma  sono
conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e con le modalita' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel  limite  di
spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
ai sensi del comma 3. 
  2. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite
convenzioni,   puo'   avvalersi   del   supporto    tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti  dai  commi  1  e  2,  nel  limite  massimo
complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui
al comma 1 provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo
43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233.))