Art. 14 
 
             Disposizioni urgenti in materia di editoria 
                       e in materia tributaria 
 
  1. Al fine di  individuare  le  modalita'  idonee  a  garantire  la
pluralita' delle fonti nell'acquisizione dei servizi di  informazione
primaria per le  pubbliche  Amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,  e  dell'articolo
55, comma 24, della ((legge 27 dicembre 1997, n. 449)), e' istituita,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  una  Commissione
composta da tre rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, due  dei  quali  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del  Ministero  degli
affari   esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e   due
rappresentanti  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
Nell'espletamento delle sue attivita', che devono  concludersi  entro
il ((30 giugno 2022)), la Commissione puo'  audire  i  rappresentanti
delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri
soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1,  all'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31
dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((31   dicembre
2022))».  All'attuazione  della  presente  disposizione  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato. 
  ((2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, si interpreta nel  senso  che  il  differimento  dei  termini
previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70. 
  2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore
editoriale, le disposizioni  dell'articolo  96,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022.  Le
disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,  alle
medesime condizioni, anche con riferimento al contributo  dovuto  per
l'annualita' 2021. In caso di insufficienza delle risorse  stanziate,
resta applicabile  il  criterio  del  riparto  proporzionale  di  cui
all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.)) 
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  in
materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente  e  assimilati
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei
Giochi «Milano Cortina 2026»,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e  le  parole  «e,  per
quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il  31  dicembre  2026,
limitatamente al 30 per cento del  loro  ammontare»  sono  soppresse.
Agli oneri derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
valutati in 28 mila  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  4. Il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  561  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,558 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni  di
euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per  l'anno  2025,  5,616
milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di  euro  per  l'anno
2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 3. 
  ((4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«settantadue mesi». 
  4-quater. Al comma 1  dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al  31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2025». 
  4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari  delle
unita' immobiliari site nella Torre di  via  Antonini  di  Milano,  a
seguito  dell'incendio  del  29  agosto  2021  e  della   conseguente
dichiarazione  di  inagibilita'  del  fabbricato,  nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma. 
  4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.))