Art. 15 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  contrasto  ((della  poverta'))
                              educativa 
 
  1. All'articolo 105  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
((il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti)): 
    «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera  b),
iscritte  sul  pertinente  capitolo  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. 
    ((3-ter. Al fine  di  sostenere  e  incentivare  misure  volte  a
favorire le opportunita' educative e per il contrasto della  poverta'
educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH
(Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e'  autorizzata  la
spesa di 300.000 euro da destinare  all'universita'  degli  studi  di
Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema  nazionale
degli studi riguardanti  la  letteratura  e  la  lingua  italiana  in
prospettiva interdisciplinare ed europea  mediante  una  ricerca  con
indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che
prevede anche l'acquisizione di  materiale  documentale.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».)) 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.