Art. 18 
 
((Modifiche alla legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  in  materia  di
  monitoraggio delle produzioni cerealicole  e  proroga  di  relativi
  termini 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139: 
      1) le parole da: «chiunque» fino a: «e' tenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi,  le
imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima
trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di
cereali sono tenute»; 
      2) le parole: «supera le 5» sono sostituite dalle seguenti: «e'
superiore a 30»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  imprese
di prima trasformazione, l'obbligo di cui al  periodo  precedente  si
applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della
registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»; 
    b) al comma 140, le parole da: «, entro sette giorni»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  giorno  20
del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle  operazioni
stesse»; 
    c) al comma 141, le parole: «con decreto» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le  parole:  «da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti:  «da  adottare  entro  il  30  aprile
2022»; 
    d) il comma 142 e' sostituito dal seguente: 
      «142. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  ai  soggetti  che,
essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal  comma
139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 4.000.  A  chiunque  non  rispetti  le
modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i
decreti di cui al comma 141, si applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.  Il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e'  designato  quale
autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma».))