Art. 22 
 
                  Certificazioni verdi COVID-19 per 
                     la Repubblica di San Marino 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di
un certificato  di  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  rilasciato  dalle
competenti autorita' sanitarie della Repubblica  di  San  Marino,  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e'  rilasciata  nel
rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero  della
salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con  le
indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al ((31 marzo
2022)) le disposizioni di cui agli articoli  9-bis,  9-ter,  9-ter.1,
9-ter.2,   9-quater,   9-quinquies,   9-sexies   e   9-septies    del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano  ai  soggetti  di
cui al primo periodo.».