Art. 4 Proroga di termini in materia di salute 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilita', per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 2. Le disposizioni di cui all'articolo ((2-quinquies del)) decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022. 3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validita' dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, e' prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. ((3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»; b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».)) 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»; b) il comma 431 e' sostituito dal seguente: «431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»; c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ((per il conferimento di incarichi)) ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»; d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022». 5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. ((6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»; b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».)) 7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri. 8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022». ((8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020. 8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022». 8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,». 8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,». 8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».))