Art. 5 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. I  termini  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'articolo  232  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia
scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022. 
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,  relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  dei
gruppi di lavoro per l'inclusione  scolastica,  e'  prorogato  al  31
marzo 2022((, ferma restando la facolta', anche dopo  tale  data,  di
continuare a effettuare in videoconferenza le sedute  dei  gruppi  di
lavoro, dandone comunicazione all'istituzione  scolastica  presso  la
quale sono istituiti.)) 
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, le  parole  «entro  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2022». 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022  che  costituisce»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024; tali importi costituiscono». 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  400.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440. 
  3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  2-ter  (Incarichi  temporanei  nelle  scuole   dell'infanzia
paritarie).  -  1.  Per  garantire  il  regolare  svolgimento   delle
attivita' nonche' l'erogazione del servizio  educativo  nelle  scuole
dell'infanzia paritarie  qualora  si  verifichi  l'impossibilita'  di
reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente
con il prescritto titolo  di  abilitazione,  e'  consentito,  in  via
straordinaria,  per  l'anno  scolastico  2021/  2022  e  per   l'anno
scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche
alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia
in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei
suddetti incarichi temporanei non e'  valido  per  gli  aggiornamenti
delle graduatorie di istituto delle scuole statali». 
  3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. In via straordinaria, per  un  numero  di  posti  pari  a
quelli vacanti e disponibili  per  l'anno  scolastico  2021/2022  che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi  1,
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale  docente
banditi con i decreti  del  capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile  2020,  e'  bandita
una procedura concorsuale  straordinaria  per  regione  e  classe  di
concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma
4  che,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche  statali
un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi,  negli  ultimi
cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  bando  determina  altresi'  il
contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti,  in  misura
tale da coprire integralmente l'onere  della  procedura  concorsuale.
Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione
e per una sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno  un'annualita',
valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di  merito
regionali sono predisposte sulla base  dei  titoli  posseduti  e  del
punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  15
giugno 2022, le cui caratteristiche sono  definite  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti  di  cui  al  presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di  mobilita'  e
immissione in ruolo, i candidati  vincitori  collocati  in  posizione
utile in graduatoria  sono  assunti  a  tempo  determinato  nell'anno
scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a  un
percorso di formazione, anche in collaborazione con  le  universita',
che ne integra le competenze professionali. Nel  corso  della  durata
del contratto a tempo determinato i candidati  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59.  A  seguito  del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento  del  percorso  annuale  di
formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'  assunto   a   tempo
indeterminato e confermato in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed
economica dal 1° settembre 2023, o,  se  successiva,  dalla  data  di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il  percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.   Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori». 
  3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «15 febbraio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 marzo 2022»  e  le  parole:  «30  novembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022». 
  3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di
ruolo delle istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, di cui alla  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  possono
chiedere la proroga della permanenza  in  servizio  fino  al  termine
dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di eta'.
All'attuazione della  disposizione  del  primo  periodo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato.))