Art. 5 Proroga di termini in materia di istruzione 1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022. 2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attivita' dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, e' prorogato al 31 marzo 2022((, ferma restando la facolta', anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.)) 3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022». ((3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono». 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e' sostituito dal seguente: «Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali». 3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' sostituito dal seguente: «9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori». 3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022». 3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di eta'. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))