Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'Universita' degli studi di Macerata e' individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Universita' degli studi di Macerata e' considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.