Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della  unitarieta'  degli  interventi,  l'Universita'
degli studi di Macerata e' individuata quale soggetto  attuatore  per
gli interventi di cui all'art. 1. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Universita' degli studi di Macerata
e' considerata idonea ai sensi dell'ordinanza  commissariale  n.  110
del 2020 per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  in  quanto  ha
attestato di disporre di un'idonea  struttura  organizzativa  per  la
gestione degli  appalti,  con  adeguato  organico  tecnico,  tale  da
consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4.  Ai  fini  dell'accelerazione  degli  interventi,  il   soggetto
attuatore potra' eventualmente procedere  alla  esternalizzazione  di
tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla  realizzazione
degli interventi, tra cui la direzione dei  lavori  di  cui  all'art.
101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.