((Art. 10 quater 
 
Proroga del termine di comunicazione  dell'opzione  di  cessione  del
  credito  o  sconto  in  fattura  e  del  termine  per  la  messa  a
  disposizione della dichiarazione precompilata 2022 
  1. Per le spese sostenute nel 2021, nonche' per le rate residue non
fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute  nel  2020,  la
comunicazione  per  l'esercizio   delle   opzioni   di   sconto   sul
corrispettivo o cessione del credito  di  cui  all'articolo  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o  restauro
della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,  riduzione
del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici  e
infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici,  sia  per  gli
interventi eseguiti sulle unita' immobiliari, sia per gli  interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere  trasmessa,  a
pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. 
  2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 23 maggio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 121. - 1. I soggetti che sostengono, negli anni
          2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,  spese  per  gli  interventi
          elencati al comma 2 possono optare, in luogo  dell'utilizzo
          diretto della detrazione spettante, alternativamente: 
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385, societa'  appartenenti  a
          un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente  decreto  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  due
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385, societa'  appartenenti  a
          un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in  Italia  ai  sensi  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima. 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per
          gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
          il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
                1-quater. I crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire  dal  1°(gradi)  maggio
          2022. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                  f-bis)  superamento  ed  eliminazione  di  barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono,  dal  1°(gradi)
          gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli  interventi
          individuati dall'articolo 119. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata): 
                «Art. 1 (Dichiarazione dei redditi  precompilata).  -
          1. A decorrere dal 2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia
          delle entrate, utilizzando le informazioni  disponibili  in
          Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti
          terzi e  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende  disponibile
          telematicamente, entro il 30 aprile (4) di ciascun anno, ai
          titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          dichiarazione precompilata  relativa  ai  redditi  prodotti
          nell'anno  precedente,  che   puo'   essere   accettata   o
          modificata. 
                2.  L'Agenzia  delle  entrate,  mediante  un'apposita
          unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi
          informativi   utili   per    la    predisposizione    della
          dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la
          qualita' e la tempestivita' della trasmissione,  anche  con
          l'obiettivo di realizzare progressivamente  un  sistema  di
          precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di  cui
          al comma 1. 
                3. La dichiarazione precompilata e' resa  disponibile
          direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
          dell'Agenzia delle entrate o, conferendo  apposita  delega,
          tramite  il  proprio   sostituto   d'imposta   che   presta
          assistenza fiscale ovvero tramite un centro  di  assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e)  ed
          f), del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  o  un
          iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro  o  in  quello
          dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti   contabili
          abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza  fiscale,   per
          quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6,  si  applicano
          le disposizioni previste dal decreto legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e dal relativo  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  nonche'  dall'articolo
          51-bis,  del  decreto-legge  21   giugno   2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione  dei
          dati personali, sono individuate le modalita' tecniche  per
          consentire  al   contribuente   o   agli   altri   soggetti
          autorizzati di  accedere  alla  dichiarazione  precompilata
          resa  disponibile  in  via  telematica  dall'Agenzia  delle
          entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  altresi'   individuati   eventuali   sistemi
          alternativi per  rendere  disponibile  al  contribuente  la
          propria dichiarazione precompilata. 
                4. Resta  ferma  la  possibilita'  di  presentare  la
          dichiarazione dei redditi autonomamente  compilata  con  le
          modalita'  ordinarie.  In  caso  di   presentazione   della
          dichiarazione  dei  redditi  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 13 del decreto del Ministro delle  finanze  31
          maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
          un professionista di  cui  al  comma  3,  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis,  e  6
          del presente decreto.»