Art. 12 
 
((Incremento del contributo per il mancato  incasso  dell'imposta  di
                             soggiorno)) 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, ((per il ristoro ai  comuni  per  i  mancati  incassi))
relativi al primo trimestre del 2022, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2022. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30
aprile 2022. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   25,   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19): 
                «Art. 25 (Fondo per  il  ristoro  ai  comuni  per  la
          mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi
          contributi). - 1. E' istituito, nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione  di
          350 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  per  il  ristoro
          parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
          dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno  o  del
          contributo di sbarco di  cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  alla  legge  della
          provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
          del contributo di soggiorno di cui all'articolo  14,  comma
          16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione  delle  misure  di
          contenimento del COVID-19. 
              2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati
          si  provvede  con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  31
          ottobre 2021. 
              3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a
          250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42. 
              3-bis.  All'articolo  4,  comma  1-ter,   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il  secondo  periodo
          e' inserito  il  seguente:  «La  dichiarazione  di  cui  al
          periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020,  deve
          essere presentata unitamente  alla  dichiarazione  relativa
          all'anno d'imposta 2021»."