((Art. 13 ter 
 
Inconferibilita' di incarichi a  componenti  di  organo  politico  di
                     livello regionale e locale 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2022,  al  fine  di  non  disperdere  le
competenze  e  le  professionalita'  acquisite  dagli  amministratori
locali nel corso del loro mandato, specialmente  durante  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica
ai componenti dei consigli dei comuni  con  popolazione  superiore  a
15.000 abitanti o di una  forma  associativa  tra  comuni  avente  la
medesima popolazione. 
  2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1
hanno validita' fino alla loro scadenza naturale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  del  D.lgs.  08
          aprile  2013,   n.   39   (Disposizioni   in   materia   di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso  le
          pubbliche amministrazioni e  presso  gli  enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190): 
                «Art. 7 (Inconferibilita' di incarichi  a  componenti
          di organo politico di livello regionale e locale). -  1.  A
          coloro che nei due anni precedenti siano  stati  componenti
          della giunta o del consiglio della regione  che  conferisce
          l'incarico,  ovvero  nell'anno   precedente   siano   stati
          componenti della giunta o del consiglio di una provincia  o
          di un comune con popolazione superiore ai  15.000  abitanti
          della medesima regione  o  di  una  forma  associativa  tra
          comuni  avente  la  medesima  popolazione  della   medesima
          regione, oppure siano  stati  presidente  o  amministratore
          delegato  di  un  ente  di  diritto  privato  in  controllo
          pubblico da parte della regione  ovvero  da  parte  di  uno
          degli enti locali di cui  al  presente  comma  non  possono
          essere conferiti: 
                  a) gli incarichi amministrativi  di  vertice  della
          regione; 
                  b) gli incarichi dirigenziali  nell'amministrazione
          regionale; 
                  c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico
          di livello regionale; 
                  d) gli  incarichi  di  amministratore  di  ente  di
          diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 
                2. A coloro che nei due anni precedenti  siano  stati
          componenti della giunta o del  consiglio  della  provincia,
          del  comune  o  della  forma  associativa  tra  comuni  che
          conferisce  l'incarico,  ovvero  a  coloro  che   nell'anno
          precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio
          di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai
          15.000 abitanti o  di  una  forma  associativa  tra  comuni
          avente  la  medesima  popolazione,  nella  stessa   regione
          dell'amministrazione  locale  che  conferisce   l'incarico,
          nonche'   a   coloro   che   siano   stati   presidente   o
          amministratore delegato  di  enti  di  diritto  privato  in
          controllo pubblico da parte  di  province,  comuni  e  loro
          forme associative della stessa regione, non possono  essere
          conferiti: 
                  a) gli incarichi amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni  di  una  provincia,  di  un   comune   con
          popolazione superiore ai 15.000 abitanti  o  di  una  forma
          associativa tra comuni avente la medesima popolazione; 
                  b)  gli  incarichi  dirigenziali   nelle   medesime
          amministrazioni di cui alla lettera a); 
                  c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico
          di livello provinciale o comunale; 
                  d) gli  incarichi  di  amministratore  di  ente  di
          diritto privato in  controllo  pubblico  da  parte  di  una
          provincia, di un comune con popolazione superiore a  15.000
          abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la
          medesima popolazione. 
                3. Le inconferibilita' di cui  al  presente  articolo
          non   si   applicano    ai    dipendenti    della    stessa
          amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in
          controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica
          politica, erano titolari di incarichi.».