Art. 25 
 
Misure  urgenti  per  il  settore  ferroviario  ((e  per  il  settore
                           autostradale)) 
 
  1.  Allo  scopo  di  sostenere  il   settore   ferroviario   e   in
considerazione  del  perdurare   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034 a favore  di  Rete  ferroviaria  italiana
Spa. Lo stanziamento di cui al  primo  periodo  e'  dedotto  da  Rete
ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai  servizi
del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal  1°  gennaio
2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento  di
cui  al  medesimo  primo  periodo,  una  riduzione  del  canone   per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria  fino  al  100  per  cento
della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  per  i  servizi
ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e
per  i  servizi  ferroviari   merci.   Il   canone   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui  al  secondo
periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione
definite dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (Art)  di  cui
all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma
1,  sono  destinate  a  compensare  il  gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito  del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria  nel  medesimo
periodo. Entro il 31  maggio  2022,  Rete  ferroviaria  italiana  Spa
trasmette  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili  e  all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   una
rendicontazione sull'attuazione del presente articolo. 
  ((2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto  ferroviario
delle merci, anche in  considerazione  del  perdurare  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e  dell'aumento  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per il trasporto merci sono incrementate di 5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate,  nel
rispetto delle Linee guida  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie adottate  dalla  Commissione  europea,  le  modalita'  di
attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualita' dal 2023  al  2027.
Gli  incentivi  sono   destinati   alla   compensazione   dei   costi
supplementari   per   l'utilizzo   dell'infrastruttura    ferroviaria
nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario  dei
treni merci ed alle  attivita'  ad  esso  connesse,  sostenuti  dalle
imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti,  per
l'effettuazione di trasporti ferroviari di  merci  aventi  origine  o
destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria  e  Sicilia.  Le  risorse  non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente  sono  destinate,
nei limiti degli stanziamenti disponibili, al  riconoscimento  di  un
contributo alle imprese ferroviarie che  effettuano  i  trasporti  di
merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria  nazionale,
in misura non superiore al valore  di  2,5  euro  a  treno/km.  Detto
contributo, che tiene conto dei  minori  costi  esterni  rispetto  ai
trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le  imprese  aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. 
  2-ter. E' autorizzata a favore di  ANAS  S.p.A.  la  spesa  di  3,9
milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni  di  euro  annui  dal
2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo  periodo
alla compensazione delle minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione
nell'anno   2021   della   circolazione   autostradale    conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  alla  compensazione  dei
maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da  ANAS
S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021. 
  2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A.  invia  al  Ministero
delle   infrastrutture   e   della    mobilita'    sostenibili    una
rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione  della
circolazione  autostradale  di  cui  al  comma  2-ter,  riferita,  in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra
il 1° gennaio 2021  e  il  31  dicembre  2021  e  lo  stesso  periodo
dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo  19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  agli  importi  previsti  dal
contratto di programma tra ANAS S.p.A. e lo Stato. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2-ter
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77.)) 
  3. Agli oneri di cui ((ai commi 1 e 2-bis))  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo   15   luglio   2015,   n.   112,   concernente
          l'Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce   uno   spazio   ferroviario    europeo    unico
          (Rifusione): 
                «Art. 17. (Canoni per l'utilizzo  dell'infrastruttura
          ferroviaria e dei servizi). - 1. Fermo restando il generale
          potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo  e
          non  discriminatorio  dell'infrastruttura  ferroviaria   da
          parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione
          dei trasporti, di cui all'articolo 37 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  definisce,  fatta  salva
          l'indipendenza del gestore  dell'infrastruttura  e  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          dello stesso, i criteri per la  determinazione  del  canone
          per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del
          gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi
          di cui all'articolo 13. 
                2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria,  sulla
          base di quanto disposto al comma  1,  determina  il  canone
          dovuto   dalle   imprese   ferroviarie    per    l'utilizzo
          dell'infrastruttura  e  procede  alla   riscossione   dello
          stesso.  Il  canone  di  utilizzo  dell'infrastruttura   e'
          pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo  nel
          caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo  18,
          il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di
          imposizione dei canoni  in  vigore  si  basi  sugli  stessi
          principi per tutta la rete. 
                3. Il gestore dell'infrastruttura provvede  affinche'
          l'applicazione del sistema di imposizione  comporti  canoni
          equivalenti e non discriminatori  per  le  diverse  imprese
          ferroviarie che prestano servizi di natura  equivalente  su
          una parte  simile  del  mercato  o  di  rete,  e  i  canoni
          effettivamente applicati siano conformi a  quanto  disposto
          al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere  data
          dimostrazione nel prospetto informativo della  rete,  senza
          rivelare informazioni commerciali riservate. 
                4. Fatto salvo quanto previsto ai commi  5  e  6  del
          presente articolo  o  all'articolo  18,  i  canoni  per  il
          pacchetto   minimo   di    accesso    e    per    l'accesso
          all'infrastruttura  di  collegamento   agli   impianti   di
          servizio sono stabiliti al costo direttamente  legato  alla
          prestazione del servizio ferroviario sulla base  di  quanto
          disposto al comma 1  e  tenuto  conto  delle  modalita'  di
          calcolo   definite   dall'atto   di   esecuzione   di   cui
          all'articolo 31, paragrafo 3,  della  direttiva  2012/34/UE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.   Il   gestore
          dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
          a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
          anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione. 
                5.  I  canoni  per   l'utilizzo   dell'infrastruttura
          possono includere un costo che rispecchi  la  scarsita'  di
          capacita' della sezione identificabile  dell'infrastruttura
          nei periodi di congestione. 
                6. Il gestore dell'infrastruttura puo'  modificare  i
          canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener  conto
          del  costo   degli   effetti   ambientali   causati   dalla
          circolazione del  treno,  sulla  base  delle  modalita'  di
          calcolo definite dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
          429/2015 della  Commissione  europea  del  13  marzo  2015,
          emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo  31,
          paragrafo 5,  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio.  Ogni  modifica  dei  canoni  per
          l'utilizzo dell'infrastruttura, onde  tenere  in  conto  il
          costo degli effetti  acustici,  favorisce  l'ammodernamento
          dei  veicoli  ferroviari  con  la  tecnologia  di   sistema
          frenante   a    bassa    rumorosita'    piu'    vantaggioso
          economicamente disponibile. 
                7. L'imputazione di costi ambientali che determini un
          aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia
          ammessa solo  se  essa  e'  applicata  anche  al  trasporto
          stradale di merci  conformemente  al  diritto  dell'Unione.
          Qualora l'imputazione dei  costi  ambientali  determini  un
          aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti,  decide  in  merito   all'uso   degli   introiti
          supplementari.  Il   gestore   conserva   le   informazioni
          necessarie in modo da poter risalire  sia  all'origine  dei
          proventi derivanti dall'imputazione  dei  costi  ambientali
          che all'applicazione  degli  stessi,  e,  su  richiesta  le
          fornisce alla Commissione europea. 
                8.  Per   evitare   fluttuazioni   sproporzionate   e
          indesiderate, i canoni di cui ai commi 4,  5  e  6  possono
          essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero
          di servizi ferroviari e  periodi.  L'entita'  relativa  dei
          canoni  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura  e'   comunque
          correlata ai costi imputabili ai servizi. 
                9. Il gestore dell'infrastruttura puo'  applicare  un
          canone  adeguato  per  la  capacita'   assegnata   ma   non
          utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare
          un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione  del
          canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una
          traccia ferroviaria e' obbligatoria  in  caso  di  regolare
          mancato uso delle tracce assegnate o di parte di  esse.  Ai
          fini  dell'imposizione  di  questo   canone,   il   gestore
          dell'infrastruttura   pubblica   nel   proprio    prospetto
          informativo della  rete  i  criteri  per  determinare  tale
          mancato uso.  L'organismo  di  regolazione  controlla  tali
          criteri. I pagamenti di tale  canone  sono  effettuati  dal
          richiedente  o  dall'impresa  ferroviaria   designata.   Il
          gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente  in
          grado di indicare  a  qualsiasi  interessato  la  capacita'
          d'infrastruttura gia' assegnata  alle  imprese  ferroviarie
          utilizzatrici. 
                10. Il canone richiesto per l'accesso  agli  impianti
          di servizio di cui  all'articolo  13,  comma  2  e  per  la
          prestazione dei servizi in tali impianti non puo'  superare
          il costo della loro fornitura,  aumentato  di  un  profitto
          ragionevole. 
                11. Se i servizi complementari  e  ausiliari  di  cui
          all'articolo 13, commi 9 e 11, sono  offerti  da  un  unico
          fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo
          totale di fornitura, aumentato di un profitto  ragionevole.
          Se  gli  stessi  servizi  sono   offerti   in   regime   di
          concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h) favorisce l'istituzione di procedure semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                6-bis.  Nelle  more  dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                6-ter. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 294, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
                «1.-293. (Omissis). - 294. Ai fini del rispetto degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea  e
          di quelli che derivano  dall'applicazione  del  regolamento
          (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 23 ottobre 2007,  a  partire  dall'annualita'  2015  le
          risorse destinate agli obblighi di  servizio  pubblico  nel
          settore del trasporto di merci su ferro non possono  essere
          superiori a 100 milioni di euro annui. Dette  risorse  sono
          attribuite  al  Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale che  provvede  a  destinarle  alla  compensazione
          degli oneri per il traghettamento ferroviario delle  merci,
          dei servizi ad esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
          dell'infrastruttura dovuto dalle  imprese  ferroviarie  per
          l'effettuazione di trasporti delle merci,  compresi  quelli
          transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle
          regioni   Abruzzo,   Molise,   Lazio,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta
          compensazione si applica entro il 30  aprile  successivo  a
          ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  ed  e'  determinata
          proporzionalmente  ai  treni/km  sviluppati  dalle  imprese
          ferroviarie. Il vigente  contratto  di  programma  -  parte
          servizi e  le  relative  tabelle  sono  aggiornati  con  il
          contributo di cui  al  presente  comma  e  con  le  risorse
          stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge  24
          dicembre 1993,  n.  537(Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): 
                «Art. 10 (Prezzi e tariffe). - 1.  La  determinazione
          dei prezzi demandata ad organismi pubblici  prevista  dalle
          vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20  per
          cento il prezzo di riferimento  di  corrispondenti  beni  e
          servizi scambiati sul mercato. Le tariffe  dei  servizi  di
          pubblica utilita' vengono  fissate  e  aggiornate,  ove  le
          condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di
          riferimento idonei a determinare le modalita'  di  recupero
          dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione  dei
          prezzi e delle tariffe di riferimento e'  effettuata  sulla
          base delle rilevazioni e delle analisi svolte  dall'ISPE  e
          dagli altri istituti del Sistema  statistico  nazionale.  I
          dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi. 
                2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni
          ed attivita' sottoposti a riserva originaria sono aumentati
          annualmente  secondo  i  criteri:   dell'adeguamento   alle
          variazioni dell'indice  dei  prezzi  al  consumo,  rilevato
          nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale
          ai canoni pagati da altri concessionari  o  beneficiari  di
          autorizzazione;  della  rivalutazione  in  relazione   alla
          domanda effettiva o potenziale dei beni e  delle  attivita'
          concesse. 
                3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  gli   enti
          concessionari di autostrade  sono  tenuti  a  corrispondere
          allo Stato un canone annuo, nella  misura  dello  0,50  per
          cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli  anni
          successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
          competenza dei concessionari medesimi.  A  decorrere  dalla
          stessa data, sono modificate le clausole  convenzionali  in
          materia di canone di  concessione  o  di  devoluzione  allo
          Stato degli utili di  esercizio.  I  rapporti  relativi  al
          periodo   precedente   sono   convenzionalmente    definiti
          dall'Azienda nazionale autonoma delle strade  (ANAS)  anche
          in via transattiva. 
                4. Con decreto del Ministro dei lavori  pubblici,  di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento del canone di cui al comma 3. 
                5. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 7  della
          legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito  dall'art.  1
          della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la  lettera  i)
          del primo comma e il secondo comma dell'art. 5 della  legge
          28 marzo 1968, n. 385. 
                6. Per favorire  il  processo  di  dismissioni  della
          Societa' Autostrade S.p.A., sono  abrogati  l'articolo  16,
          primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente
          alla parte in cui impone all'Istituto per la  ricostruzione
          industriale di detenere la maggioranza delle  azioni  della
          concessionaria, e il primo comma  dell'articolo  6,  L.  28
          marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, L. 12
          agosto 1982, n. 531. La costruzione  e  la  gestione  delle
          autostrade e' l'oggetto sociale principale  della  Societa'
          Autostrade S.p.A. 
                7. All'art. 3 della legge 24  luglio  1961,  n.  729,
          come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 28 aprile
          1971, n. 287, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                  «Il  venir  meno  della  prevalenza  pubblica   nel
          capitale delle societa' concessionarie o della  maggioranza
          delle  societa'  facenti  parte  dei  consorzi  di  cui  al
          precedente  comma  fa  cessare  la  garanzia  dello   Stato
          prevista ai commi terzo e settimo». 
                8. Con il rinnovo delle  convenzioni  revisionate  in
          applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498,  si  definisce  la  natura  privata  dell'attivita'
          svolta dalle societa' concessionarie di autostrade  nonche'
          la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione
          di mutui. 
                9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri  in
          voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio
          1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
          elevata per l'anno 1994 del 10 per cento. 
                10. La misura dei diritti aeroportuali  di  cui  alla
          legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per  i  singoli
          aeroporti, sulla base di criteri stabiliti  dal  CIPE,  con
          decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Con i medesimi  decreti  viene  altresi'  fissata,  per  un
          periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e  cinque
          anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
          diritti  aeroportuali.   La   variazione   e'   determinata
          prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
          l'obiettivo di recupero della  produttivita'  assegnato  al
          gestore  aeroportuale,  la   remunerazione   del   capitale
          investito,  gli   ammortamenti   dei   nuovi   investimenti
          realizzati con capitale proprio  o  di  credito,  che  sono
          stabiliti in contratti di programma  stipulati  tra  l'Ente
          nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
          aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
          di   recupero   della   produttivita'   assegnato   vengono
          determinati tenendo conto: 
                  a)  di  un  sistema  di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta  l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi   di
          competenza afferenti a ciascuno dei servizi,  regolamentati
          e non regolamentati,  quali  lo  svolgimento  di  attivita'
          commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; 
                  b)  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
          servizi offerti; 
                  c) delle esigenze di recupero dei costi, in base  a
          criteri  di  efficienza  e  di  sviluppo  delle   strutture
          aeroportuali; 
                  d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi  di
          tutela ambientale; 
                  e) di una quota non inferiore al 50 per  cento  del
          margine conseguito dal gestore  aeroportuale  in  relazione
          allo svolgimento nell'ambito  del  sedime  aeroportuale  di
          attivita' non regolamentate. 
                10-bis. E' soppressa  la  maggiorazione  del  50  per
          cento  dei  diritti  aeroportuali  applicata  nei  casi  di
          approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge  5
          maggio 1976, n. 324. 
                10-ter.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
          a quelle previste al comma 10, per  la  determinazione  dei
          diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi  un  traffico
          inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna  equivalente
          ad un passeggero o cento chili di merce o di posta. 
                10-quater. La metodologia  di  cui  al  comma  10  si
          applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i
          servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del
          decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1992,  n.  217,
          nonche' per la determinazione  della  tassa  di  imbarco  e
          sbarco sulle merci trasportate per via  aerea  in  base  al
          decreto-legge 28 febbraio  1974,  n.  47,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. 
                11. I maggiori  introiti  derivanti  per  effetto  di
          quanto  disposto  ai  commi  9  e  10  sono  destinati   al
          finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture
          e dei servizi aeroportuali proposti  dai  relativi  enti  o
          societa' di gestione e approvati dal CIPE. 
                12.  Entro  l'anno  1995,  il  regime   dei   servizi
          aeroportuali di assistenza a  terra  e'  determinato  sulla
          base delle  normative  comunitarie,  avendo  riguardo  alla
          tutela  dell'economicita'  delle  gestioni  e  dei  livelli
          occupazionali. 
                13. Entro l'anno 1994 (94), sono costituite  apposite
          societa' di capitali per la gestione dei servizi e  per  la
          realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti  gestiti
          anche in parte dallo Stato. Alle predette societa'  possono
          partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  stabiliti,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i criteri  per  l'attuazione  del  presente
          comma, sulla base dei  principi  di  cui  all'articolo  12,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 
                14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato  di
          previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione
          e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994.
          Il medesimo  capitolo  ed  il  relativo  stanziamento  sono
          soppressi a decorrere dall'anno 1995.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1020,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
                «1.-1019. (Omissis).  -  1020.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo
          10, comma 3, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
          fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
          competenza dei concessionari. Il 21 per cento del  predetto
          canone e' corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede
          a darne distinta evidenza nel  piano  economico-finanziario
          di cui al comma 1018 e che lo destina prioritariamente alle
          sue  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  sui   predetti
          concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi
          compresa   la    corresponsione    di    contributi    alle
          concessionarie, secondo direttive  impartite  dal  Ministro
          delle infrastrutture, volte anche  al  conseguimento  della
          loro maggiore efficienza ed efficacia. Il  Ministero  delle
          infrastrutture  provvede,   nei   limiti   degli   ordinari
          stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue  funzioni
          di indirizzo, controllo e vigilanza  tecnica  ed  operativa
          nei  riguardi  di  ANAS  Spa,  nonche'  dei   concessionari
          autostradali,   anche   attraverso   misure   organizzative
          analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3,  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163,  le
          parole: «, ove non  vi  siano  specifiche  professionalita'
          interne,» sono soppresse.  Le  convenzioni  accessive  alle
          concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi  concessionari
          sono corrispondentemente modificate al fine  di  assicurare
          l'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   19,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): 
                «Art. 19. (Societa' pubbliche). - 1. All'articolo  18
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  dopo  il
          comma 2, e' inserito il seguente: 
                «2-bis. Le disposizioni che  stabiliscono,  a  carico
          delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, divieti o  limitazioni  alle  assunzioni  di
          personale si applicano, in relazione al regime previsto per
          l'amministrazione  controllante,  anche  alle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          siano titolari di affidamenti diretti di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgano  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale  ne'  commerciale,  ovvero  che   svolgano
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette  societa'
          adeguano inoltre le proprie  politiche  di  personale  alle
          disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
          materia di contenimento degli oneri  contrattuali  e  delle
          altre voci di  natura  retributiva  o  indennitaria  e  per
          consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  i
          rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il  30
          settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
          per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno  delle
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo che siano  titolari  di  affidamenti  diretti  di
          servizi pubblici locali senza  gara,  ovvero  che  svolgano
          funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse  generale
          aventi carattere non industriale  ne'  commerciale,  ovvero
          che  svolgano  attivita'  nei  confronti   della   pubblica
          amministrazione a supporto di  funzioni  amministrative  di
          natura pubblicistica». 
                2. All'articolo 3 della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 28, in fine, e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
          alla sezione competente della Corte dei conti.»; 
                  b). 
                3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10  febbraio
          2009, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  9
          aprile 2009, n. 33e' modificato come segue: 
                  a) la rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla
          seguente «Misure  a  favore  degli  obbligazionisti  e  dei
          piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»; 
                  b) il comma 1 e' abrogato; 
                  c) al comma 3, lettera a), le parole  «ridotto  del
          50 per cento» sono sostituite dalle seguenti  parole  «pari
          ad euro 0,262589 per singola  obbligazione,  corrispondente
          al 70,97% del valore nominale; 
                  d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
          seguente lettera:  «a-bis)  ai  titolari  di  azioni  della
          societa' Alitalia  -  Linee  aeree  italiane  Spa,  ora  in
          amministrazione straordinaria, viene attribuito il  diritto
          di cedere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i
          propri titoli per un controvalore  determinato  sulla  base
          del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese  di
          negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a  0,2722  euro
          per singola azione, e  comunque  nei  limiti  di  cui  alla
          successiva lettera b), in cambio  di  titoli  di  Stato  di
          nuova emissione, senza cedola,  con  scadenza  31  dicembre
          2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
          e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
          di seguito specificate;»; 
                  e) al comma 3, lettera b), le parole «di  cui  alla
          lettera a) non potranno risultare superiori a euro  100.000
          per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
          parole «di cui  alle  lettere  a)  e  a-bis)  non  potranno
          risultare superiori  rispettivamente  a  euro  100.000  per
          ciascun  obbligazionista  e  a  euro  50.000  per   ciascun
          azionista»;   dopo   le    parole    «controvalore    delle
          obbligazioni» sono aggiunte le seguenti  parole:  «e  delle
          azioni»; 
                  f) al comma 3, lettera b)  e'  aggiunto  infine  il
          seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato  agli
          obbligazionisti non potranno superare per  l'anno  2009  il
          limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le  restanti
          assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli  azionisti
          di cui  alla  lettera  a-bis),  sono  effettuate  nell'anno
          2010»; 
                  g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari
          di obbligazioni di cui al comma 3»  sono  sostituite  dalle
          seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
          cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti  parole
          «entro il 31 agosto 2009»; 
                  h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
          titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
          azionari»; 
                  i) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole  «gli
          intermediari finanziari, sotto la propria  responsabilita',
          trasmettono» sono aggiunte le  parole  «in  cartaceo  e  su
          supporto informatico»; 
                  j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
          delle obbligazioni» sono aggiunte  le  seguenti  parole  «e
          delle azioni»; le parole «delle quantita' di  detti  titoli
          obbligazionari detenuta alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di  detti
          titoli obbligazionari e  azionari  detenute  alla  data  di
          presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»; 
                  k)  al  comma  5,  lettera  c),  dopo   le   parole
          «quantita'  di  titoli  obbligazionari»  sono  aggiunte  le
          seguenti parole: «e azionari»;  dopo  le  parole  «soggetti
          titolari delle  obbligazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti
          parole «e delle azioni»; 
                  l) al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
          azionari»; 
                  m) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          «trasferimento  delle  obbligazioni»   sono   aggiunte   le
          seguenti parole: «e delle azioni»; 
                  n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
          sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»; 
                  o) dopo il  comma  7,  e'  introdotto  il  seguente
          comma:  «7-bis.  Alle  operazioni  previste  dal   presente
          articolo non si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.»; 
                  p) e' abrogato il comma 8; 
                  q) il comma 9 e'  sostituito  dal  seguente  comma:
          «9. E'  abrogato   il   comma   2   dell'articolo   3   del
          decreto-legge 28  agosto  2008,  n.  134,  convertito,  con
          modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»; 
                  r) e' abrogato il comma 10. 
                4.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  di   cui
          all'articolo   7-octies,   comma   3,   lettera   a),   del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   come
          modificato  dal  comma  3   del   presente   articolo,   si
          considerano valide le richieste presentate dai titolari  di
          obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per
          cento 2002-2010 convertibile» emesso da  Alitalia  -  Linee
          aeree   italiane    S.p.A.,    ora    in    amministrazione
          straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data
          di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di
          provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti  dal
          comma 3  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo
          7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
          5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile  2009,
          n. 33, e' incrementata di 230 milioni di  euro  per  l'anno
          2010. 
                5.  Le  amministrazioni   dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi. 
                6. L'articolo 2497, primo comma, del  codice  civile,
          si interpreta  nel  senso  che  per  enti  si  intendono  i
          soggetti giuridici collettivi,  diversi  dallo  Stato,  che
          detengono  la  partecipazione  sociale  nell'ambito   della
          propria attivita' imprenditoriale ovvero per  finalita'  di
          natura economica o finanziaria. 
                7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «b) prevedere che  previa  delibera  dell'assemblea
          dei soci, sulle materie delegabili, al  presidente  possano
          essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
          amministrazione che provvede a determinarne in concreto  il
          contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo
          comma, del codice civile;». 
                8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge  24
          dicembre 2007, n. 244,  come  sostituito  dall'articolo  71
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «d)  prevedere  che  l'organo  di  amministrazione,
          fermo quanto previsto ai  sensi  della  lettera  b),  possa
          delegare proprie attribuzioni  a  un  solo  componente,  al
          quale  possono  essere  riconosciuti  compensi   ai   sensi
          dell'articolo  2389,  terzo  comma,   del   codice   civile
          unitamente  al  Presidente  nel  caso  di  attribuzione  di
          deleghe operative di cui alla lettera b);». 
                8-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  7  e  8  si
          applicano a decorrere dal 5 luglio 2009. 
                9. L'articolo 1, comma 459, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e' soppresso. 
                9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione   del   presente   decreto,   il   comma   1021
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'
          abrogato  e  la  misura  del   canone   annuo   corrisposto
          direttamente ad ANAS Spa,  ai  sensi  del  comma  1020  del
          medesimo  articolo  1  della  legge  n.  296  del  2006,  e
          successive  modificazioni,  e'  integrata  di  un  importo,
          calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
          che ha fruito dell'infrastruttura autostradale,  pari  a  3
          millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio  A
          e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e  5.  ANAS  Spa  provvede  a  dare  distinta
          evidenza   nel    proprio    piano    economico-finanziario
          dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e
          destina  tali  risorse  alla   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria nonche' all'adeguamento  e  al  miglioramento
          delle strade e delle autostrade  in  gestione  diretta.  Al
          fine di  assicurare  l'attuazione  delle  disposizioni  del
          presente comma,  i  concessionari  recuperano  il  suddetto
          importo attraverso l'equivalente incremento  della  tariffa
          di competenza, non  soggetto  a  canone.  Dall'applicazione
          della  presente  disposizione  non  devono  derivare  oneri
          aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a
          titolo di corrispettivo del  contratto  di  programma-parte
          servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
          entrate   derivanti   dall'applicazione   della    presente
          disposizione. 
                10. L'articolo 3, comma 13 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le  modifiche
          statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
          d) del comma  12,  hanno  effetto  a  decorrere  dal  primo
          rinnovo degli organi societari  successivo  alle  modifiche
          stesse.». 
                11. Con atto di  indirizzo  strategico  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i  compiti  e
          le funzioni delle societa'  di  cui  all'articolo  1  della
          legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e
          al comma 15 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. 
                12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
          cui al comma 11 del presente articolo  e'  conseguentemente
          rinnovato    nel    numero    di     cinque     consiglieri
          entro quarantacinque giorni dalla data  di  emanazione  dei
          relativi atti di indirizzo strategico,  senza  applicazione
          dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo
          statuto dovra' conformarsi, entro  il  richiamato  termine,
          alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo  3  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                13. All'articolo 3, comma  12,  primo  periodo  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali»
          sono inserite le  parole:  «nonche'  dai  provvedimenti  di
          attuazione dell'articolo 5, comma 4, del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326». 
                13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1, comma  1003,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  e   dall'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2007,
          n. 159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte  in
          conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  destinate,  per  l'esercizio  finanziario
          2009, per un importo di euro  49.000.000,  a  garantire  la
          necessaria  copertura  finanziaria  alla  sovvenzione   dei
          servizi di collegamento  marittimo  effettuati  dal  Gruppo
          Tirrenia nell'anno 2009,  all'ammodernamento  della  flotta
          dell'intero   Gruppo   e   all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in materia di sicurezza, per un  importo  di
          euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio  finanziario
          2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
          un importo di euro 6.010.000,  alla  gestione  dei  sistemi
          informativi  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con priorita' per  il  sistema  informativo  del
          demanio marittimo (SID). 
                13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis,  per
          la necessaria compensazione sui saldi di finanza  pubblica,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto
          a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma  di
          euro  50.000.000  a  valere  sui  residui  di  stanziamento
          iscritti nel capitolo 7620 dello stato  di  previsione  del
          medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000  a  valere
          sui residui di  stanziamento  iscritti  nel  capitolo  7255
          dello stato di previsione del medesimo Ministero.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  12  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica: 
                «Art. 15  (Pedaggiamento  rete  autostradale  ANAS  e
          canoni di concessione). - 1.  Entro  quarantacinque  giorni
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione entro
          il 30 aprile 2011  del  pedaggio  sulle  autostrade  e  sui
          raccordi autostradali in gestione diretta di  ANAS  S.p.a.,
          in relazione ai costi di  investimento  e  di  manutenzione
          straordinaria oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,
          nonche' l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
                2. In fase transitoria, a decorrere dal primo  giorno
          del secondo mese successivo a quello di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino alla data di  applicazione  dei
          pedaggi di cui  al  comma  1,  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2011, ANAS S.p.a. e' autorizzata ad applicare  una
          maggiorazione tariffaria forfettaria  di  un  euro  per  le
          classi di pedaggio A e B e di due euro  per  le  classi  di
          pedaggio 3, 4 e 5, presso le  stazioni  di  esazione  delle
          autostrade a  pedaggio  assentite  in  concessione  che  si
          interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
          in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al  precedente
          periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al
          comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi
          IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente
          comma  non  potranno  comunque  comportare  un   incremento
          superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto. 
                3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e
          2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato
          per  investimenti  relativi  a  opere   e   interventi   di
          manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione. 
                4.   La   misura   del   canone   annuo   corrisposto
          direttamente  ad  ANAS  S.p.a.  ai  sensi  del  comma  1020
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  e  del
          comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio  2009,
          n. 78 convertito con modificazioni  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e' integrata di un importo,  calcolato  sulla
          percorrenza chilometrica, pari a: 
                  a) 1 millesimo di euro a chilometro per  le  classi
          di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro  per
          le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno
          del secondo mese successivo a quello di entrata  in  vigore
          del presente comma; 
                  b) 2 millesimi di euro a chilometro per  le  classi
          di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro  per
          le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal  1°  gennaio
          2011. 
                5. I pagamenti dovuti ad  ANAS  S.p.a.  a  titolo  di
          corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
          ridotti in  misura  corrispondente  alle  maggiori  entrate
          derivanti dall'applicazione del comma 4. 
                6. Per i comuni e i  consorzi  dei  bacini  imbriferi
          montani, a decorrere  dal  1º  gennaio  2010,  le  basi  di
          calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2  della
          legge 22 dicembre 1980,  n.  925,  per  le  concessioni  di
          grande derivazione di acqua  per  uso  idroelettrico,  sono
          fissate rispettivamente in 28,00 euro e  7,00  euro,  fermo
          restando per gli anni a  seguire  l'aggiornamento  biennale
          previsto dall'articolo 3 della medesima legge  n.  925  del
          1980 alle date dalla stessa previste. 
                6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge  27
          dicembre  1953,  n.  959,  le  parole:  «,  e   fino   alla
          concorrenza di esso,» sono soppresse. 
                6-ter. All'articolo 12  del  decreto  legislativo  16
          marzo   1999,   n.   79,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, dopo le parole: «avendo  particolare
          riguardo  ad  un'offerta  di  miglioramento  e  risanamento
          ambientale  del  bacino  idrografico  di  pertinenza  e  di
          aumento dell'energia prodotta o della  potenza  installata»
          sono aggiunte le seguenti: «nonche'  di  idonee  misure  di
          compensazione territoriale»; 
                  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
                    «1-bis. Al fine di  consentire  il  rispetto  del
          termine per l'indizione delle  gare  e  garantire  un  equo
          indennizzo agli operatori economici  per  gli  investimenti
          effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge
          23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma  1
          sono prorogate di cinque anni»; 
                  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, determina, con  proprio  provvedimento
          ed entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,    i    requisiti
          organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
          concernenti la procedura di gara in  conformita'  a  quanto
          previsto  al  comma   1,   tenendo   conto   dell'interesse
          strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e
          del contributo degli impianti idroelettrici alla  copertura
          della domanda e dei picchi di consumo.»; 
                  d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
                    «8.   In   attuazione    di    quanto    previsto
          dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo
          scopo  di  consentire  la  sperimentazione  di   forme   di
          compartecipazione   territoriale   nella    gestione,    le
          concessioni  di  grande   derivazione   d'acqua   per   uso
          idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7  del
          presente  articolo,  alla  data  del  31   dicembre   2010,
          ricadenti in tutto o in parte nei territori delle  province
          individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma
          153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le  quali  siano
          conferite dai titolari,  anteriormente  alla  pubblicazione
          del relativo bando di indizione della gara di cui al  comma
          1  del  presente  articolo,  a  societa'   per   azioni   a
          composizione  mista  pubblico-privata   partecipate   nella
          misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40
          per cento del capitale sociale dalle  province  individuate
          nel  presente  comma  e/o  da  societa'  controllate  dalle
          medesime, fermo in tal caso l'obbligo  di  individuare  gli
          eventuali  soci  delle  societa'  a  controllo  provinciale
          mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni
          immutate per un  periodo  di  anni  sette,  decorrenti  dal
          termine     della     concessione     quale      risultante
          dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis.  La
          partecipazione delle predette  province  nelle  societa'  a
          composizione mista previste dal  presente  comma  non  puo'
          comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
                  e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
                    «8-bis. Qualora alla  data  di  scadenza  di  una
          concessione non sia ancora  concluso  il  procedimento  per
          l'individuazione    del    nuovo     concessionario,     il
          concessionario  uscente  proseguira'  la   gestione   della
          derivazione, fino  al  subentro  dell'aggiudicatario  della
          gara, alle stesse condizioni stabilite  dalle  normative  e
          dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in
          tale periodo  si  rendano  necessari  interventi  eccedenti
          l'ordinaria manutenzione, si applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  11
          dicembre 1933, n. 1775.»; 
                  f) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
                    «10-bis. Le concessioni di grande derivazione  ad
          uso  idroelettrico  ed  i  relativi  impianti,   che   sono
          disciplinati  da  convenzioni   internazionali,   rimangono
          soggetti  esclusivamente  alla  legislazione  dello  Stato,
          anche ai fini della  ratifica  di  ogni  eventuale  accordo
          internazionale integrativo o  modificativo  del  regime  di
          tali concessioni». 
                6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e  6-ter
          del presente articolo si  applicano  fino  all'adozione  di
          diverse disposizioni legislative da  parte  delle  regioni,
          per quanto di loro competenza. 
                6-quinquies. Le somme incassate dai  comuni,  versate
          dai concessionari delle grandi derivazioni  idroelettriche,
          antecedentemente alla sentenza della  Corte  Costituzionale
          n.  1  del  14-18  gennaio   2008,   sono   definitivamente
          trattenute dagli stessi comuni. 
                6-sexies. All'articolo  2  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, dopo il comma 289, e' inserito il seguente: 
                  «289-bis.  Fino  al  31  marzo  2017,  l'ANAS   Spa
          continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri  di
          soggetto   concedente   e   aggiudicatore,    relativamente
          all'infrastruttura autostradale in concessione  ad  Autovie
          Venete       Spa       (A4       Venezia-Trieste,       A28
          Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale
          Villesse-Gorizia).  A  partire  dal  1º  aprile  2017,   le
          medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra
          in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle  funzioni
          e ai poteri di soggetto concedente e  aggiudicatore  e  che
          viene  appositamente  costituito  in  forma  societaria   e
          partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto  e
          Friuli-Venezia Giulia o da  soggetti  da  esse  interamente
          partecipati».». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   214   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 214 (Contributo straordinario  a  compensazione
          dei minori incassi  dell'ANAS  e  delle  imprese  esercenti
          attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A  seguito  della
          riduzione della circolazione autostradale conseguente  alle
          misure  di  contenimento   e   prevenzione   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la  spesa  di  25
          milioni di euro annui dal 2021  al  2034  quale  contributo
          massimo  al  fine  di  compensare  A.N.A.S.  S.p.A.   della
          riduzione delle entrate relative  all'anno  2020  derivanti
          dalla riscossione dei  canoni  previsti  dall'articolo  10,
          comma  3,  della  legge   24   dicembre   1993,   n.   537,
          dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
          comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
                2. La misura della compensazione di cui  al  comma  1
          del presente articolo  e'  determinata,  nei  limiti  degli
          stanziamenti annuali di cui al comma  1,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro  il  15
          marzo 2021, di una rendicontazione  di  ANAS  S.p.A.  della
          riduzione delle entrate di cui  al  comma  1  riferita,  in
          relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, al differenziale del  livello  della
          circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31
          dicembre 2020 e lo stesso  periodo  dell'anno  2019  e,  in
          relazione all'articolo 19, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come  integrato  dall'articolo
          15, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, agli importi previsti dal  Contratto  di  programma
          tra Anas S.p.A. e lo Stato. 
                2-bis.  Al   fine   di   garantire   l'accessibilita'
          sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  per  la  realizzazione
          dell'inter-vento   denominato    «SS    42    -    variante
          Trescore-Entratico».  All'onere  derivante   dal   presente
          comma, pari a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
                2-ter.  Al   fine   di   garantire   l'accessibilita'
          sostenibile in tempo utile per lo  svolgimento  dei  Giochi
          olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A.  e'  assegnata  la
          somma di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  per  la
          realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento  tra
          la strada statale n. 11 - tangenziale  ovest  di  Milano  -
          variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
          - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114  -
          tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
          dal presente comma, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
          comma 5, del presente decreto. 
                3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al  2034
          al fine di sostenere le imprese che effettuano  servizi  di
          trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a
          obblighi di servizio pubblico  per  gli  effetti  economici
          subiti  direttamente  imputabili   all'emergenza   COVID-19
          registrati a partire dal 23 febbraio  2020  e  fino  al  31
          luglio 2020. 
                4.  Le  imprese  di  cui  al  comma  3  procedono   a
          rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
          di cui al medesimo comma 3 secondo  le  modalita'  definite
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                5. Le risorse complessivamente stanziate  di  cui  al
          comma  3  sono  assegnate  alle  imprese  beneficiarie,   a
          compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
          del comma 4, con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. 
                5-bis. Le eventuali risorse residue di cui  al  comma
          3, non assegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono
          destinate alle imprese che effettuano servizi di  trasporto
          ferroviario di passeggeri e merci non soggetti  a  obblighi
          di servizio  pubblico  per  gli  effetti  economici  subiti
          direttamente   imputabili   all'emergenza    da    COVID-19
          registrati a partire dal 1° agosto 2020 e  al  31  dicembre
          2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo  precedente
          procedono a  rendicontare  entro  il  15  maggio  2021  gli
          effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31  dicembre
          2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di
          cui al comma 4. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro il 15 giugno 2021. 
                6. L'erogazione dei  fondi  assegnati  ai  sensi  dei
          commi 5  e  5-bis  e'  subordinata  alla  dichiarazione  di
          compatibilita' da parte della Commissione europea ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          Funzionamento dell'Unione europea. 
                7. Agli oneri di cui ai commi  1  e  3  del  presente
          articolo, pari a 70 milioni di euro  per  il  2020,  e  105
          milioni di euro annui dal 2021  al  2034,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.».