((Art. 4 bis 
 
        Riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 
              del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 
 
  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di  cui  all'articolo
1,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5,  lettera  c),  del
citato  decreto-legge  sono  da   considerare   comprese   anche   le
installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e.5),  seconda
parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente  agli  interventi  di
cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A  allegata
al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con  le  modalita'
ivi  previste,  quali  unita'  abitative  mobili  con  meccanismi  di
rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano
collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive
all'aperto per la sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti,  previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto,
paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti. 
  2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel
rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1,  commi  10  e  13,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 novembre 2021, n. 152, come  modificato  dalla  legge  di
          conversione  29  dicembre  2021,  n.  233  concernente   le
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni mafiose: 
                «Art.  1  (Contributi  a  fondo  perduto  e   credito
          d'imposta per le imprese  turistiche).  -  1.  Al  fine  di
          migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva in attuazione
          della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture
          di ricettivita' attraverso lo  strumento  del  Tax  credit»
          Misura M1C3, investimento 4.2.1,  del  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  e'  riconosciuto,  in  favore  dei
          soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto  forma  di
          credito di imposta,  fino  all'80  per  cento  delle  spese
          sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
                2. Ai soggetti di cui  al  comma  4  e'  riconosciuto
          altresi' un contributo a fondo perduto non superiore al  50
          per cento delle spese sostenute per gli interventi  di  cui
          al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2024,
          comunque non superiore al limite massimo  di  100.000  euro
          per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto  e'
          riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro  che
          puo' essere aumentato anche cumulativamente: 
                  a)  fino  ad   ulteriori   30.000   euro,   qualora
          l'intervento  preveda   una   quota   di   spese   per   la
          digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in  chiave
          tecnologica  ed  energetica  di  almeno  il  15  per  cento
          dell'importo totale dell'intervento; 
                  b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese  o
          le societa' aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria
          femminile dall'articolo 53 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  per  le  societa'
          cooperative e le societa' di persone, costituite in  misura
          non inferiore al 60 per cento da giovani, per  le  societa'
          di capitali le cui quote di partecipazione  sono  possedute
          in misura non inferiore ai due terzi da  giovani  e  i  cui
          organi di amministrazione sono costituiti per almeno i  due
          terzi da giovani, e per le imprese individuali  gestite  da
          giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della
          presente lettera, per giovani si intendono le  persone  con
          eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni  non  compiuti
          alla data di presentazione della domanda; 
                  c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese  o
          le societa' la cui sede operativa e' ubicata nei  territori
          delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
                3.  Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          cumulabili, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto  conto
          anche della non concorrenza alla formazione del  reddito  e
          della  base   imponibile   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive di  cui  al  comma  8,  non  porti  al
          superamento del costo sostenuto per gli interventi  di  cui
          al comma 5. L'ammontare  massimo  del  contributo  a  fondo
          perduto e' erogato  in  un'unica  soluzione  a  conclusione
          dell'intervento, fatta salva la facolta'  di  concedere,  a
          domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del
          contributo a fondo perduto a fronte della presentazione  di
          idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n.  385,  o  cauzione
          costituita, a scelta del  beneficiario,  in  contanti,  con
          bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito
          pubblico garantiti dallo Stato  al  corso  del  giorno  del
          deposito,  presso  le  aziende  autorizzate,   ovvero,   ad
          esclusione degli assegni  circolari,  presso  la  tesoreria
          statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. 
                4.  Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          riconosciuti alle imprese  alberghiere,  alle  imprese  che
          esercitano attivita'  agrituristica,  come  definita  dalla
          legge 20 febbraio 2006, n. 96,  e  dalle  pertinenti  norme
          regionali, alle imprese che gestiscono strutture  ricettive
          all'aria  aperta,  nonche'  alle   imprese   del   comparto
          turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
          compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali,  i
          porti  turistici,  i  parchi  tematici,  inclusi  i  parchi
          acquatici e faunistici.  Gli  incentivi  sono  riconosciuti
          altresi' alle imprese titolari del  diritto  di  proprieta'
          delle strutture immobiliari in cui e' esercitata una  delle
          attivita' imprenditoriali di cui al presente comma. 
                5. Le spese si considerano  effettivamente  sostenute
          secondo quanto previsto dall'articolo 109 del  Testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo  a
          fondo perduto e il credito d'imposta sono  riconosciuti  in
          relazione alle spese sostenute,  compreso  il  servizio  di
          progettazione, per  eseguire,  nel  rispetto  dei  principi
          della «progettazione universale» di  cui  alla  Convenzione
          delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle   persone   con
          disabilita', stipulata a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, i seguenti interventi: 
                  a)   interventi   di   incremento   dell'efficienza
          energetica   delle   strutture   e   di    riqualificazione
          antisismica; 
                  b)  interventi  di  eliminazione   delle   barriere
          architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio  1989,
          n. 13, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1996, n. 503; 
                  c) interventi edilizi di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  funzionali  alla
          realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e  b)
          del presente comma; 
                  d) realizzazione di piscine termali e  acquisizione
          di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento  delle
          attivita' termali,  relativamente  alle  strutture  di  cui
          all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
                  e) interventi di digitalizzazione, con  riferimento
          alle  spese  previste  dall'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (6). 
                6. Gli interventi di cui al comma 5 devono  risultare
          conformi alla comunicazione della  Commissione  UE  (2021/C
          58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi
          ambientali ai sensi dell'articolo 17 del  regolamento  (UE)
          2020/852 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18
          giugno 2020. 
                7. Per le  spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo
          progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,
          e'  possibile  fruire  anche  del  finanziamento  a   tasso
          agevolato previsto dal decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  del  22  dicembre  2017   recante
          «Modalita'  di  funzionamento  del  Fondo   nazionale   per
          l'efficienza   energetica»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione  che  almeno
          il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli  interventi
          di  riqualificazione   energetica,   nel   rispetto   delle
          disponibilita' a legislazione  vigente  e  senza  ulteriori
          oneri a carico delle finanze pubbliche. 
                8. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  del
          presente  articolo  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  a  decorrere  dall'anno
          successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
          realizzati,  senza   applicazione   dei   limiti   di   cui
          all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. A tal  fine,  il  modello  F24  deve
          essere  presentato   esclusivamente   tramite   i   servizi
          telematici offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il
          rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  del
          credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione  non  deve
          eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena
          lo  scarto  dell'operazione  di  versamento.  Ai  fini  del
          controllo  di  cui  al  terzo  periodo,  il  Ministero  del
          turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari,
          trasmette  all'Agenzia   delle   entrate,   con   modalita'
          telematiche definite d'intesa tra il Ministero del  turismo
          e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a
          fruire dell'agevolazione e l'importo del credito  concesso,
          unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonche'
          le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire
          la regolazione  contabile  delle  compensazioni  effettuate
          attraverso il modello F24 telematico, le risorse  stanziate
          a copertura del credito d'imposta concesso sono  trasferite
          sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate
          - Fondi di  bilancio»  aperta  presso  la  Tesoreria  dello
          Stato. Il credito d'imposta e' cedibile, solo  per  intero,
          senza facolta' di successiva cessione  ad  altri  soggetti,
          fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo
          se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari
          iscritti all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1°(gradi) settembre  1993,  n.  385,
          societa'  appartenenti  a  un  gruppo   bancario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del  predetto  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese
          di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai  sensi
          del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni
          cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
          successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi  in
          violazione  del  sesto  periodo  sono  nulli.  Il   credito
          d'imposta  e'  usufruito  dal  cessionario  con  le  stesse
          modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato  utilizzato   dal
          soggetto cedente. Il credito d'imposta e  il  contributo  a
          fondo perduto  di  cui  al  comma  2  non  concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi  e
          del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive  e  non  rilevano  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.  Nei
          casi di utilizzo  illegittimo  del  credito  d'imposta,  il
          Ministero del turismo provvede  al  recupero  dei  relativi
          importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  6,
          del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73.  Il
          Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,  da
          effettuarsi  in   via   telematica,   sono   definite   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                9. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministero  del  turismo
          pubblica un avviso contenente le modalita' applicative  per
          l'erogazione degli incentivi previsti  dai  commi  1  e  2,
          compresa   l'individuazione   delle    spese    considerate
          eleggibili  ai  fini  della  determinazione  dei   predetti
          incentivi. Ferma restando la disciplina di  cui  al  citato
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi  del
          comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
          apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli
          46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e  dell'articolo  18,  comma  3-bis,
          della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  possesso  dei
          requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 
                10. Gli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          concessi, secondo l'ordine cronologico delle  domande,  nel
          limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  40
          milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per
          cento dedicata agli  interventi  volti  al  supporto  degli
          investimenti di riqualificazione energetica.  L'esaurimento
          delle risorse e' comunicato con avviso pubblico  pubblicato
          nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. 
                11. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano
          anche in relazione ad interventi avviati dopo il  1°(gradi)
          febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, a condizione che  le  relative
          spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                12. Agli interventi  conclusi  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi, ai fini del  credito  d'imposta  e  nei  limiti
          delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   le
          disposizioni di cui all'articolo 79  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
                13. Per il finanziamento del credito  di  imposta  di
          cui al comma 1 e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  100
          milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79,  comma
          3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  13  ottobre  2020,   n.   126.
          Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo  periodo,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  le
          parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle
          seguenti: «per i due periodi d'imposta». 
                14. Gli incentivi di cui  al  presente  articolo  non
          sono  cumulabili  con  altri  contributi,   sovvenzioni   e
          agevolazioni pubblici concessi per gli  stessi  interventi.
          Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono  riconosciuti  nel
          rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  e  alla   comunicazione   della
          Commissione  europea  del  19  marzo  2020,  C(2020)  1863,
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19».  Il  Ministero   del   turismo   provvede   agli
          adempimenti degli obblighi inerenti al  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
                15. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,
          tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo  e
          del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero  del
          turismo, con decreto da emanare entro  il  31  marzo  2023,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede  ad
          aggiornare  gli  standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
          territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per  la
          classificazione delle strutture ricettive e  delle  imprese
          turistiche,  ivi  compresi  i  condhotel  e  gli   alberghi
          diffusi, tenendo conto delle specifiche  esigenze  connesse
          alle  capacita'  ricettiva  e  di  fruizione  dei  contesti
          territoriali e dei sistemi di  classificazione  alberghiera
          adottati a livello europeo e internazionale. 
                16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'articolo  10
          del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
                17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si  provvede  a
          valere sul Fondo di rotazione  per  l'attuazione  del  Next
          Generation EU-Italia di cui  all'articolo  1,  comma  1037,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le  modalita'
          di cui ai commi da 1038 a 1050  del  medesimo  articolo  1.
          Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e'
          garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo  2,
          comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108. 
                17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e   la
          continuita'  dell'attivita'  delle  imprese  operanti   nel
          settore della ristorazione, nello stato di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di un  contributo  a  fondo  perduto  alle
          medesime imprese, con una dotazione pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
                17-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo  di  cui
          al  comma  17-bis,  anche  avvalendosi  dell'Agenzia  delle
          entrate. 
                17-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                17-quinquies.  L'efficacia  delle  disposizioni   dei
          commi   da    17-bis    a    17-quater    e'    subordinata
          all'autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380(Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia): 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). -  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
          ai  prospetti  degli  edifici   legittimamente   realizzati
          necessarie   per   mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
          dell'edificio ovvero per l'accesso  allo  stesso,  che  non
          pregiudichino  il  decoro   architettonico   dell'edificio,
          purche'  l'intervento   risulti   conforme   alla   vigente
          disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia  ad  oggetto
          immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
          previsioni legislative e  degli  strumenti  urbanistici,  a
          quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto  del
          Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
          zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
          e ai  piani  urbanistici  comunali,  nei  centri  e  nuclei
          storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
          pregio  storico  e  architettonico,   gli   interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                  e.1) la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                  e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                  e.3)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e   di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                  e.4)  l'installazione  di  torri  e  tralicci   per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                  e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                  e.6) gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore  al  20%(percento)   del   volume   dell'edificio
          principale; 
                  e.7) la realizzazione di depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante
          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.» 
              - Si riporta  la  Tabella  A,  Sezione  II  -  Edilizia
          -Attivita' 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          222   (Individuazione   di    procedimenti    oggetto    di
          autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio   di
          attivita' (SCIA), silenzio assenso  e  comunicazione  e  di
          definizione  dei  regimi   amministrativi   applicabili   a
          determinate   attivita'   e    procedimenti,    ai    sensi
          dell'articolo  5  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277, S.O. 
         Parte di provvedimento in formato grafico