Art. 9 
 
              Disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati   dalle   misure   restrittive    introdotte    con    il
((decreto-legge  24  dicembre   2021,   n.   221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)), le disposizioni
di cui all'articolo 81  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
gia' prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, si applicano anche per  gli  investimenti  pubblicitari
effettuati dal 1° gennaio 2022 al  31  marzo  2022.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni  di
euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa. 
  2.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati   dalle   misure   restrittive    introdotte    con    il
((decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 11 del 2022)), la dotazione del fondo  di  cui  all'articolo
10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce  limite  di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto
a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e  per
l'effettuazione di  test  di  diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,
nonche' di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei  protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle  autorita'
governative competenti per l'intero periodo dello stato di  emergenza
nazionale, in favore  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte  al
registro  nazionale  delle  associazioni  e   societa'   ((sportive))
dilettantistiche. 
  3. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 introdotte  con  il  ((decreto-legge  n.  221  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  11  del  2022)),  le
risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa'  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dalle
restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota
delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione  complessiva  del
fondo di  cui  al  presente  comma,  e'  destinata  alle  societa'  e
associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita'
natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ((sono individuati)) le  modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
  4. Il «Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  ((4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione allo  sport  delle
persone con disabilita' mentale, le risorse di  cui  all'articolo  1,
comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  destinate  al
rifinanziamento delle attivita' nazionali dell'associazione  «Special
Olympics Italia».)) 
  5. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 4 del presente articolo,
pari a euro 60 milioni  per  l'anno  2022,  si  provvede))  ai  sensi
dell'articolo 32. 
  ((5-bis. Al fine di garantire  la  sostenibilita'  dei  Giochi  del
Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e
sociale, in  un'ottica  di  miglioramento  della  capacita'  e  della
fruibilita'  delle  dotazioni   infrastrutturali   esistenti   e   da
realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese  quelle
per l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarita' della misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione  territoriale  e  al  relativo
onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  5-ter. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di  sport,
da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli  enti  locali
territorialmente   interessati,   sono    identificate    le    opere
infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita',  distinte
in opere essenziali, connesse e di contesto, con  l'indicazione,  per
ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto  attuatore
e dell'entita' del  finanziamento  concesso,  delle  altre  fonti  di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma  di  realizzazione.  I
medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano
altresi'  le  modalita'  di   monitoraggio   degli   interventi,   il
cronoprogramma procedurale con i relativi  obiettivi  determinati  in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche'  le  modalita'
di  revoca  in  caso  di  mancata  alimentazione   dei   sistemi   di
monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  dei  termini   previsti   dal
cronoprogramma   procedurale.   Le   informazioni   necessarie    per
l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: 
  a)  per  opere  essenziali,  le  opere  infrastrutturali   la   cui
realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono
necessarie per rendere efficienti  e  appropriate  le  infrastrutture
esistenti individuate nel dossier di candidatura; 
  b) per opere  connesse,  le  opere  necessarie  per  connettere  le
infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in  cui  si  svolgono
gli eventi sportivi nonche' alla rete infrastrutturale esistente,  in
modo da rendere maggiormente efficace la  funzionalita'  del  sistema
complessivo di accessibilita'; 
  c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra  il
sistema di accessibilita'  ai  luoghi  di  svolgimento  degli  eventi
sportivi  e  alle   altre   localizzazioni   che   sono   interessate
direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono  opportunita'
di  valorizzazione  territoriale  in   occasione   dei   Giochi   del
Mediterraneo di Taranto 2026.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto-legge  24   dicembre   2021,   n.   221,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2022, n. 11 (Proroga dello stato di emergenza  nazionale  e
          ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   81   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 81  (Credito  d'imposta  per  gli  investimenti
          pubblicitari  in  favore  di  leghe  e  societa'   sportive
          professionistiche e di  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle  imprese,  ai
          lavoratori  autonomi  e  agli  enti  non  commerciali   che
          effettuano investimenti in campagne pubblicitarie,  incluse
          le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
          campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
          olimpiche   e   paralimpiche   ovvero   societa'   sportive
          professionistiche  e  societa'  ed  associazioni   sportive
          dilettantistiche iscritte  al  registro  CONI  operanti  in
          discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici  e  che
          svolgono attivita' sportiva giovanile, e'  riconosciuto  un
          contributo, sotto forma di credito d'imposta,  pari  al  50
          per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
          luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite  massimo
          complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce
          tetto di spesa. Nel caso  di  insufficienza  delle  risorse
          disponibili rispetto alle  richieste  ammesse,  si  procede
          alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale
          al credito  d'imposta  spettante  calcolato  ai  sensi  del
          presente articolo, con un limite individuale  per  soggetto
          pari al 5 per cento del totale delle  risorse  annue.  Sono
          esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo  gli
          investimenti  in   campagne   pubblicitarie,   incluse   le
          sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che  aderiscono
          al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
                2.   Il    credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  previa
          istanza  diretta  al   Dipartimento   dello   sport   della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, nel rispetto della  normativa  europea  sugli
          aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri  di
          attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo,
          con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
          procedure di concessione e di utilizzo del beneficio,  alla
          documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
          alle modalita' finalizzate ad assicurare  il  rispetto  del
          limite di spesa di cui al comma  6.  L'incentivo  spetta  a
          condizione che i pagamenti siano effettuati con  versamento
          bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241. 
                3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
                4. L'investimento di  cui  al  comma  1  in  campagne
          pubblicitarie  deve  essere  di  importo  complessivo   non
          inferiore a 10.000  euro  e  rivolto  a  leghe  e  societa'
          sportive  professionistiche  e  societa'  ed   associazioni
          sportive dilettantistiche con ricavi, di  cui  all'articolo
          85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  relativi  al  periodo
          d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno  pari
          a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni  di  euro.
          Le  societa'  sportive  professionistiche  e  societa'   ed
          associazioni  sportive  dilettantistiche,   oggetto   della
          presente  disposizione,  devono  certificare  di   svolgere
          attivita' sportiva giovanile. 
                5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui  al
          comma 1 costituisce, per il  soggetto  erogante,  spesa  di
          pubblicita',  volta  alla  promozione  dell'immagine,   dei
          prodotti o  servizi  del  soggetto  erogante  mediante  una
          specifica attivita' della controparte. 
                6. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  per  un
          importo  complessivo  pari  a  90  milioni  di   euro   che
          costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 114. 
                7. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  allo
          svolgimento delle attivita'  amministrative  inerenti  alle
          disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo).  -
          1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per
          le  spese  sostenute  durante  l'anno  di   imposta   2021,
          relativamente agli investimenti sostenuti  dal  1°  gennaio
          2021 al 31 dicembre 2021. 
                2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la  spesa,  per
          un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno
          2021, che costituisce tetto di spesa. 
                3. Al fine di sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del  24  ottobre   2020   per   contenere   la   diffusione
          dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per  l'anno  2021,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un
          fondo  con  una  dotazione  di  86  milioni  di  euro,  che
          costituisce tetto di  spesa,  al  fine  di  riconoscere  un
          contributo a fondo perduto a ristoro delle spese  sanitarie
          di sanificazione e prevenzione  e  per  l'effettuazione  di
          test di diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore
          delle    societa'    sportive     professionistiche     che
          nell'esercizio 2020 non  hanno  superato  il  valore  della
          produzione di 100 milioni  di  euro  e  delle  societa'  ed
          associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
          CONI operanti in discipline ammesse ai  Giochi  olimpici  e
          paralimpici. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Autorita' politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono definiti le modalita' ed  i  termini
          di  presentazione  delle  richieste   di   erogazione   del
          contributo,  i  criteri  di  ammissione,  le  modalita'  di
          erogazione, nonche' le procedure di verifica, di  controllo
          e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando
          il limite di spesa di cui al comma 3. 
                5. Per far fronte alla crisi economica  determinatasi
          in  ragione  delle  misure  di  contenimento   e   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del
          "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive  e
          societa' sportive  dilettantistiche",  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 176, e' incrementata di 190 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. 
                6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite  di
          spesa ed e' destinato all'erogazione di contributi a  fondo
          perduto   per   le   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita' sportiva. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Autorita' politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione
          del comma 6, le modalita'  e  i  termini  di  presentazione
          delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di verifica, di controllo  e  di  rendicontazione
          delle spese in oggetto. 
                8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma  12,  della
          legge 27 dicembre 2002, n.  289,  puo'  prestare  garanzia,
          fino  al  31  dicembre  2021,  sui  finanziamenti   erogati
          dall'Istituto per il Credito Sportivo o da  altro  istituto
          bancario,  per   le   esigenze   di   liquidita'   previste
          dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno
          2020,  n.  40,  delle  leghe  che  organizzano   campionati
          nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche,
          e delle societa' sportive  professionistiche  impegnate  in
          tali  competizioni,  con  fatturato  derivante  da  diritti
          audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del   fatturato
          complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  e'
          utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del
          decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato  con
          una dotazione di 30 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Le
          predette  risorse  sono  versate  sul  conto  corrente   di
          tesoreria centrale intestato all'Istituto  per  il  Credito
          Sportivo per la gestione del  summenzionato  comparto,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
                9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma  1,
          della legge 24  dicembre  1957,  n.  1295,  puo'  concedere
          contributi in conto interessi, fino al  31  dicembre  2021,
          sui finanziamenti  erogati  dall'Istituto  per  il  Credito
          Sportivo o da altro istituto bancario per  le  esigenze  di
          liquidita'  di  cui  al  comma  8,  secondo  le   modalita'
          stabilite dal  Comitato  di  Gestione  dei  Fondi  Speciali
          dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
          utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto  di
          cui all'articolo 14, comma 2, del decreto  legge  8  aprile
          2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per  l'anno
          2021. 
                10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate,  a
          titolo gratuito, alle seguenti condizioni: 
                  a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre
          2021, in favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente
          utilizzato la loro capacita' di accesso  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, come  documentato  e  attestato  dal
          beneficiario; 
                  b) la garanzia copre fino al: 
                    1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento
          garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo
          massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30  mila
          e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento; 
                    2) 90 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          garantito, della durata massima di 72 mesi, con un  importo
          massimo garantito per  singolo  beneficiario  superiore  ad
          euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro; 
                  c) a decorrere dal 1° luglio 2021  le  garanzie  di
          cui alla precedente lettera b),  numero  2)  sono  concesse
          nella misura massima dell'80% e il limite di  durata  delle
          nuove operazioni finanziarie e' innalzato a 120  mesi.  Per
          le operazioni finanziarie di cui  alla  precedente  lettera
          b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e gia'
          garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata
          dell'operazione accordato dal soggetto  finanziatore,  puo'
          essere richiesta la pari estensione della  garanzia,  fermo
          restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di  durata
          dell'operazione finanziaria."; 
                  d) la garanzia non puo' essere concessa  a  imprese
          che si trovavano gia' in difficolta' il 31  dicembre  2019,
          ai  sensi  del   Regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione, del 17 giugno 2014, del  Regolamento  (UE)  n.
          702/2014 del 25 giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
          1388/2014 del 16 dicembre 2014,  salvo  che  si  tratti  di
          microimprese o piccole  imprese  che  risultavano  gia'  in
          difficolta' al 31 dicembre 2019, purche' non siano soggette
          a procedure concorsuali per insolvenza; 
                  e)  l'importo  dei   finanziamenti   ammessi   alle
          garanzie di  cui  al  presente  comma  non  puo'  superare,
          alternativamente: 
                    1) il 25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                    2)  il  fabbisogno  per  costi  del  capitale  di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di grandi  imprese;  tale  fabbisogno  e'
          attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa  dal
          beneficiario ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
                11. Gli impegni per il rilascio di  garanzie  assunti
          sulla base dell'incremento della dotazione del comparto  di
          garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento
          per 30 milioni di  euro  operato  dall'articolo  31,  comma
          4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  non
          superano   l'importo   complessivo    massimo    di    euro
          225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione
          3.1 della comunicazione della Commissione  europea  del  19
          marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza  del  COVID-19"  non  superano  le   soglie   ivi
          previste, tenuto conto di eventuali altre misure di  aiuto,
          da  qualunque  soggetto  erogate,   di   cui   i   soggetti
          beneficiari di cui al comma 9 hanno  beneficiato  ai  sensi
          della medesima sezione 3.1. 
                12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10
          e 11  e'  subordinata  all'approvazione  della  Commissione
          Europea  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione Europea. 
                13.  Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito
          sportivo  gli  obblighi  di  registrazione   nel   Registro
          nazionale degli aiuti di Stato  previsti  dall'articolo  52
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento  di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  31
          maggio 2017, n.  115,  relativamente  alle  misure  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40. 
                13-bis. Le risorse destinate alla  societa'  Sport  e
          salute Spa ai sensi del comma  630  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  incrementate  di  4
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  anche
          in  considerazione  dello   svolgimento   delle   attivita'
          preparatorie  dei  Campionati  europei  di  nuoto  che   si
          svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al
          primo   periodo   sono   destinate    a    interventi    di
          riqualificazione   degli    impianti    natatori    situati
          all'interno del complesso del  Parco  del  Foro  italico  e
          delle aree e manufatti a essi connessi. 
                13-ter. Agli oneri derivanti  dal  comma  13-bis  del
          presente articolo, pari a 4 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                13-quater.  Ai   decreti   legislativi   emanati   in
          attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  51  del  decreto  legislativo  28
          febbraio  2021,  n.  36,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio  2023,  ad  esclusione
          delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40  e  del
          titolo VI che si  applicano  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2022"; 
                  b)  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, al comma 1,  alinea,  le  parole:  "a
          decorrere  dal  1°  luglio  2022"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"; 
                  c) all'articolo 15-bis del decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole:  "31  dicembre
          2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"; 
                  d) all'articolo 12-bis del decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole:  "31  dicembre
          2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"; 
                  e) all'articolo 17-bis del decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole:  "31  dicembre
          2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2022"; 
                  f) all'articolo 43-bis del decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole:  "31  dicembre
          2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". 
                13-quinquies. All'articolo 6 del decreto  legislativo
          28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti  dai
          seguenti: 
                  "2. Alla  domanda  e'  allegata  la  documentazione
          attestante: 
                    a) la ragione sociale o denominazione, la  natura
          giuridica, il codice  fiscale  e  l'eventuale  partita  IVA
          dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica; 
                    b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
                    c) la data dello statuto vigente; 
                    d)  la  dichiarazione  contenente   l'indicazione
          dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche  e
          formative; 
                    e)  la  dichiarazione  contenente   l'indicazione
          della   composizione    e    della    durata    dell'organo
          amministrativo   e    delle    generalita'    del    legale
          rappresentante e degli amministratori; 
                    f) i dati dei tesserati. 
                  3.   Ogni   associazione   e   societa'    sportiva
          dilettantistica trasmette, in via telematica, entro  il  31
          gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
          l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
          degli  amministratori  in  carica  e  ogni  altra  modifica
          intervenuta nell'anno precedente. 
                  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
          sport possono essere  rideterminati  i  dati  richiesti  ai
          sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori". 
                14. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
                  a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai
          sensi dell'articolo 77; 
                  b) quanto a 40 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo del comma 369,  dell'articolo  1,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «369. Al  fine  di  sostenere  il  potenziamento  del
          movimento sportivo italiano e' istituito  presso  l'Ufficio
          per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
          apposito fondo denominato «  Fondo  unico  a  sostegno  del
          potenziamento del movimento sportivo italiano  »,  con  una
          dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno  2018,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro  per
          l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2021. Tali risorse sono  destinate  a  finanziare  progetti
          collegati a una delle seguenti  finalita':  a)  incentivare
          l'avviamento all'esercizio  della  pratica  sportiva  delle
          persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;  b)
          sostenere  la  realizzazione  di   eventi   calcistici   di
          rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione  di
          altri  eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)
          sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
          garantire il diritto all'esercizio della  pratica  sportiva
          quale   insopprimibile   forma   di    svolgimento    della
          personalita' del minore, anche attraverso la  realizzazione
          di  campagne  di   sensibilizzazione;   f)   sostenere   la
          realizzazione di eventi  sportivi  femminili  di  rilevanza
          nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma e' disposto  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
          28 febbraio di ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 740, della
          legge 31 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «740. Al fine di favorire la realizzazione di  eventi
          anche   internazionali   di   integrazione   dei   disabili
          attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a  0,3
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.» 
              - Si riporta il testo del comma 177, dell'art. 1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-20239): 
                «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.» 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.