Art. 11 
 
                     Tavolo paritetico regionale 
             di coordinamento delle attivita' del Piano 
 
  1. Con decreto del direttore  generale  dell'USR  e'  istituito  un
Tavolo paritetico di confronto fra regione, comuni e Ministero (d'ora
in  poi  «Tavolo»),  con  compiti  di  coordinamento  e  monitoraggio
dell'attuazione del Piano nel relativo territorio. Il  Tavolo  svolge
compiti consultivi e propositivi rispetto  alle  politiche  regionali
afferenti al sistema integrato zerosei, con  particolare  riferimento
al processo  di  costruzione  degli  atti  programmatori  riguardanti
l'impiego delle risorse regionali del Fondo. Il Tavolo e' composto da
rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale. 
  2.  Il  decreto  di  istituzione  del  Tavolo  dispone   la   prima
convocazione dello stesso  per  l'insediamento  entro  trenta  giorni
dall'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1. Nella  riunione
di insediamento i componenti del Tavolo individuano un presidente, il
quale convoca e coordina i lavori. Il Tavolo si riunisce  almeno  tre
volte l'anno. 
  3. Nell'ambito dei lavori,  il  Tavolo  puo'  essere  integrato  da
rappresentanti degli enti  locali  o  altre  istituzioni  interessate
nell'attuazione del Piano. 
  4. Il Tavolo puo' rappresentare alla DGOSVI-MI criticita'  relative
alla predisposizione della programmazione. 
  5. Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi
titolo, ai lavori dello stesso  non  spettano  compensi,  indennita',
gettoni  di  presenza  o  altre  utilita'  comunque  denominate,  ne'
rimborsi spese.