Art. 5 Programmazione regionale 1. Le regioni e le province autonome adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'art. 3 nei limiti delle risorse di cui al decreto di riparto del Fondo e all'intesa, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale previsto dall'art. 6. 2. La programmazione e' costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati, rispetto all'annualita' delle risorse: a) il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria; b) l'importo del finanziamento diviso tra quota statale e quota comunale destinata allo specifico intervento; c) la tipologia di cui all'art. 3, comma 1; d) la finalita' perseguita di cui all'art. 3, comma 2; e) i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, con evidenza delle modalita' attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste; f) la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'art. 6. 3. La programmazione e' corredata dalla compilazione delle schede riepilogative annuali di cui all'allegato A, utili ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recanti le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo. 4. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e le schede riepilogative annuali di cui al comma 3 (allegato A), per le risorse relative agli esercizi finanziari 2021 (quota parte relativa al riparto di euro 43.500.000,00), 2022 e 2023 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 2. Per ogni annualita' e' compilata la relativa scheda riepilogativa che potra' essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della programmazione afferente alle risorse relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 comporta la decadenza delle relative quote perequative, mentre il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2023 comporta la decadenza della quota perequativa afferente all'esercizio finanziario 2023; relativamente all'esercizio finanziario 2021 la decadenza non riguarda la quota perequativa assegnata nelle modalita' di cui all'art. 4, comma 1. 5. Entro il 30 novembre 2023 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e la scheda riepilogativa di cui al comma 3 (allegato A), per le risorse relative agli esercizi finanziari 2024 e 2025 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 3. Per ogni annualita' e' compilata la relativa scheda riepilogativa che potra' essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2024 comporta la decadenza della quota perequativa relativa alle risorse degli esercizi finanziari 2024 e 2025. 6. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto, acquisita la programmazione della relativa annualita', le risorse presenti nelle disponibilita' del bilancio sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata. 7. Ferma restando la decadenza dalla quota perequativa di cui ai commi 4 e 5, nel caso in cui non sia pervenuta la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre), la DGRUF - MI dispone la conservazione delle risorse non programmate informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione interessata, al Tavolo di cui all'art. 11 e alla Conferenza Unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo. Le risorse conservate nel conto dei residui sono assegnate alla medesima regione unitamente a quelle relative al riparto del Fondo per l'esercizio finanziario immediatamente successivo. L'erogazione delle risorse e' comunque sospesa fino alla trasmissione della programmazione completa di tutti i suoi elementi, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse. 8. Le programmazioni comprendenti gli importi di piu' annualita' contengono la compilazione delle schede riepilogative di cui all'allegato A distinte per ciascuna annualita', con analitica indicazione di cio' che si intende finanziare con le risorse dell'annualita' corrente e cio' che si intende finanziare con le risorse delle annualita' precedenti. Resta fermo l'obbligo di assolvere agli oneri di monitoraggio nelle tempistiche previste per le singole annualita' e il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse. 9. Al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 5.