Art. 5 
 
                      Programmazione regionale 
 
  1. Le regioni e le province autonome adottano, previa consultazione
delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale,  degli
interventi di cui all'art. 3 nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al
decreto di riparto del Fondo e all'intesa,  assolvendo  all'onere  di
cofinanziamento regionale previsto dall'art. 6. 
  2. La programmazione e' costituita da un elenco di  interventi  per
ciascuno dei  quali  sono  indicati,  rispetto  all'annualita'  delle
risorse: 
    a) il comune interessato, in forma singola o  associata,  con  il
relativo numero di conto di Tesoreria; 
    b) l'importo del finanziamento diviso tra quota statale  e  quota
comunale destinata allo specifico intervento; 
    c) la tipologia di cui all'art. 3, comma 1; 
    d) la finalita' perseguita di cui all'art. 3, comma 2; 
    e) i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di
cui all'art. 3, comma 3, con evidenza delle modalita' attraverso  cui
sono rispettate le percentuali minime ivi previste; 
    f) la spesa regionale della programmazione dei servizi  educativi
per  l'infanzia  e  delle  scuole  dell'infanzia  da  cui  si  evince
l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'art. 6. 
  3. La programmazione e' corredata dalla compilazione  delle  schede
riepilogative  annuali  di  cui  all'allegato  A,   utili   ai   fini
dell'elaborazione   del   successivo   monitoraggio,    recanti    le
informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di  risultato
che si intendono raggiungere con le risorse  del  relativo  esercizio
finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo. 
  4. Entro il 30 novembre 2021 le  regioni  e  le  province  autonome
trasmettono   al   Ministero,   con   un'unica   comunicazione,    la
programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1  e
2 e le schede riepilogative annuali di cui al comma 3  (allegato  A),
per le risorse relative agli esercizi finanziari  2021  (quota  parte
relativa al riparto di euro 43.500.000,00),  2022  e  2023  afferenti
all'intesa di cui  all'art.  4,  comma  2.  Per  ogni  annualita'  e'
compilata  la  relativa  scheda  riepilogativa  che   potra'   essere
eventualmente sostituita successivamente, nel  rispetto  del  termine
perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse.
Per le regioni destinatarie della quota perequativa, il mancato invio
entro il 30 novembre 2022 della programmazione afferente alle risorse
relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 comporta  la  decadenza
delle relative quote  perequative,  mentre  il  mancato  invio  della
programmazione entro il 30 novembre 2023 comporta la decadenza  della
quota   perequativa   afferente   all'esercizio   finanziario   2023;
relativamente  all'esercizio  finanziario  2021  la   decadenza   non
riguarda la  quota  perequativa  assegnata  nelle  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 1. 
  5. Entro il 30 novembre 2023 le  regioni  e  le  province  autonome
trasmettono   al   Ministero,   con   un'unica   comunicazione,    la
programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1  e
2 e la scheda riepilogativa di cui al comma 3 (allegato  A),  per  le
risorse relative agli  esercizi  finanziari  2024  e  2025  afferenti
all'intesa di cui  all'art.  4,  comma  3.  Per  ogni  annualita'  e'
compilata  la  relativa  scheda  riepilogativa  che   potra'   essere
eventualmente sostituita successivamente, nel  rispetto  del  termine
perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse.
Per le regioni destinatarie della quota perequativa il mancato  invio
della programmazione entro il 30 novembre 2024 comporta la  decadenza
della  quota  perequativa  relativa  alle  risorse   degli   esercizi
finanziari 2024 e 2025. 
  6. Entro  trenta  giorni  dall'adozione  del  decreto  di  riparto,
acquisita la programmazione della  relativa  annualita',  le  risorse
presenti nelle disponibilita' del bilancio sono erogate dal Ministero
direttamente ai comuni, in forma singola o associata. 
  7. Ferma restando la decadenza dalla quota perequativa  di  cui  ai
commi 4 e 5, nel caso in cui  non  sia  pervenuta  la  programmazione
comprensiva di tutti gli elementi di cui ai  commi  1  e  2  e  della
relativa scheda riepilogativa di cui al comma  3  entro  la  chiusura
dell'esercizio finanziario (31 dicembre), la DGRUF -  MI  dispone  la
conservazione delle risorse non programmate informando la DGOSVI - MI
per la successiva comunicazione alla regione interessata,  al  Tavolo
di cui all'art. 11 e alla Conferenza Unificata  e  per  la  redazione
della  relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo.  Le  risorse  conservate  nel  conto  dei  residui  sono
assegnate alla medesima  regione  unitamente  a  quelle  relative  al
riparto  del  Fondo  per   l'esercizio   finanziario   immediatamente
successivo. L'erogazione delle risorse e' comunque sospesa fino  alla
trasmissione della programmazione completa di tutti i suoi  elementi,
fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente
a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse. 
  8. Le programmazioni comprendenti gli importi  di  piu'  annualita'
contengono  la  compilazione  delle  schede  riepilogative   di   cui
all'allegato  A  distinte  per  ciascuna  annualita',  con  analitica
indicazione  di  cio'  che  si  intende  finanziare  con  le  risorse
dell'annualita' corrente e cio' che  si  intende  finanziare  con  le
risorse  delle  annualita'  precedenti.  Resta  fermo  l'obbligo   di
assolvere agli oneri di monitoraggio nelle tempistiche  previste  per
le singole annualita' e  il  termine  di  conservazione  dei  residui
corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza  delle
risorse. 
  9.  Al  termine  dell'esercizio  finanziario  dell'ultimo  anno  di
vigenza  del  presente  Piano  trova  applicazione  quanto   previsto
dall'art. 6, comma 5.