Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono   determinate   complessivamente   in   euro
2.799.585,25 nella forma  di  contributo  nella  spesa  di  cui  euro
402.187,50 a valere su Fondo POC  Programma  operativo  complementare
anni 2014/2020 (ex FESR/PON anni 2014/2020) ed euro 998.238,25  Fondo
FIRST 2016 ed euro 1.399.159,50 sul Fondo FAR per la quota di credito
agevolato. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento  lavori,
avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 
  3. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo
se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli
enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso, non
oltre il periodo di eleggibilita' della spesa FESR (31 dicembre 2023)
disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le
deroghe di cui all'art. 60, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e  comunque  mai
oltre la data di chiusura del progetto internazionale.