Art. 4 1. Il MUR disporra', su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'Annex nazionale allegato al bando internazionale, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovra' produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni quadrimestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonche' di economie di progetto.