Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dall'Annex nazionale allegato al bando internazionale,  nella  misura
dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e  del
50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso,  il  soggetto
beneficiario privato dovra' produrre apposita fidejussione bancaria o
polizza  assicurativa,  rilasciata  al  soggetto  secondo  lo  schema
approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2.  I   beneficiari   si   impegneranno   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni quadrimestrali della somma oggetto di  contributo  ai
sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto.