Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nelle localita' denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del Comune di Falconara Marittima (Ancona). E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Rosso Conero», che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno della Provincia di Ancona, a condizione che le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto e di avere alla stessa data terreni vitati iscritti allo schedario vitivinicolo del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»; le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte allo schedario viticolo; le cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive aziende agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti allo schedario vitivinicolo . Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.