(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente  art.
3 e nelle  localita'  denominate  «Barcaglione»  e  «Guastuglia»  del
Comune di Falconara Marittima (Ancona). 
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali di consentire, ai fini dell'impiego  della  denominazione
di origine controllata  «Rosso  Conero»,  che  le  uve  prodotte  nel
territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere  vinificate
in cantine situate al di  fuori  ma  nelle  immediate  vicinanze  del
territorio precisato nei precedenti  commi  e,  comunque  all'interno
della Provincia di Ancona,  a  condizione  che  le  aziende  agricole
interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione
del presente decreto e di  avere  alla  stessa  data  terreni  vitati
iscritti allo schedario vitivinicolo  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  «Rosso  Conero»;  le  dette  aziende   agricole
presentino richiesta motivata e corredata  dal  parere  degli  organi
tecnici della Regione Marche sulla rispondenza tecnica degli impianti
di  vinificazione  e  sulla  reale  possibilita'  delle  aziende   di
vinificare le  proprie  uve  iscritte  allo  schedario  viticolo;  le
cantine di cui trattasi siano di proprieta' delle rispettive  aziende
agricole e costituiscano parte integrante del complesso aziendale; in
dette  cantine   le   aziende   interessate   vinifichino,   per   la
denominazione di  cui  al  presente  disciplinare,  soltanto  le  uve
prodotte  nei  propri  terreni   vitati   iscritti   allo   schedario
vitivinicolo . 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  Conero»  un   titolo
alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  al  vino
le proprie caratteristiche. 
    E' ammessa la  dolcificazione  secondo  le  norme  comunitarie  e
nazionali.