Art. 3 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi urgenti previsti  all'art.
206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse  di  cui
al comma 7 del medesimo art. 206. 
  2. Il Commissario straordinario e' tenuto a rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 3 dell'art.
206,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  il  Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione  appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  4. Tenendo conto del programma degli interventi  gia'  predisposto,
il Commissario straordinario individua le tratte delle autostrade A24
e A25 interessate dal programma degli interventi di riqualificazione,
di messa  in  sicurezza  antisismica  e  di  adeguamento  alle  norme
tecniche  sopravvenute  e  definisce   il   relativo   programma   di
interventi, ai sensi dell'art. 206, comma 3, del decreto-legge n.  34
del 2020, dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili - Direzione generale per le strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali e  al  concessionario
delle autostrade A 24 e A25, anche al fine  di  quanto  previsto  dal
comma 6, del medesimo art. 206 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. Il Commissario straordinario svolge  i  compiti  ed  esercita  i
poteri come disciplinati dall'art. 206, del decreto-legge n.  34  del
2020, nonche' quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lettera c), n. 5,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nel rispetto degli  obiettivi
e del cronoprogramma ivi previsto. 
  6. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l'espletamento
totale o parziale delle attivita', il  Commissario  straordinario  e'
tenuto a darne immediata notizia al Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 
  7. Il Commissario straordinario e' tenuto ad inviare  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili -   Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali una relazione semestrale nella quale vengono evidenziate
l'attivita' espletata  nel  periodo  di  riferimento,  le  iniziative
adottate e di prossima adozione, anche in funzione  delle  criticita'
rilevate nel corso del processo  di  realizzazione  degli  interventi
commissariali. 
  8. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni  di
responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
comunicato al Senato della Repubblica e alla Camera  dei  deputati  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 marzo 2022 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2022 
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