Art. 2 
 
Ulteriori misure per assicurare  lo  svolgimento  della  sorveglianza
  sanitaria dei migranti nelle strutture individuate  nel  territorio
  nazionale 
 
  1.  Al  fine  dell'applicazione  della  misura  della   quarantena,
disposta con ordinanza del Ministro della salute del 29  marzo  2022,
nonche'  delle  misure  ad  essa  connesse,  le  prefetture   possono
provvedere, fino al 30 aprile 2022 e in base ad apposita motivazione,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 3  dell'ordinanza  n.  630/2020
richiamata in premessa. 
  2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati,  le  attivita'
svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti  e
alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1°  aprile  2022  fino
all'entrata in vigore della presente ordinanza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  misure  di  cui  ai
commi precedenti, per il periodo dal 1° aprile  al  30  aprile  2022,
quantificati in euro 228.000, si provvede, nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo  delle  risorse
iscritte per l'anno 2022 sul capitolo  di  bilancio  2351,  piano  di
gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 aprile 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio