Art. 2 Nelle predette zone di restrizione sara' cura dei Reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, alla verifica dell'integrita' di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale, sul divieto di foraggiamento dei cinghiali selvatici nonche' sugli altri divieti previsti dall'ordinanza del Commissario alla PSA n. 1/2022. Periodicamente e comunque a cadenza almeno mensile i suddetti Reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. Roma, 4 maggio 2022 Il Commissario straordinario: Ferrari