Art. 2 
 
  Nelle  predette  zone  di  restrizione  sara'  cura   dei   Reparti
territoriali del CUFAA  vigilare  sulla  corretta  apposizione  della
specifica segnaletica di avviso di accesso  alle  zone  infette,  sul
rafforzamento delle  barriere  fisiche  autostradali,  alla  verifica
dell'integrita' di quelle poste intorno  alla  zona  di  circolazione
virale, sul divieto di foraggiamento dei cinghiali selvatici  nonche'
sugli altri divieti previsti dall'ordinanza del Commissario alla  PSA
n. 1/2022. Periodicamente e  comunque  a  cadenza  almeno  mensile  i
suddetti Reparti territoriali del CUFAA  relazionano  al  Commissario
straordinario  alla  PSA  sugli  esiti  dell'attivita'  di  vigilanza
effettuata ai sensi della presente ordinanza. 
    Roma, 4 maggio 2022 
 
                                Il Commissario straordinario: Ferrari