Art. 4 
 
                     Aggiornamento delle tariffe 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  le  tariffe  fissate  nel
presente  decreto  sono  aggiornate  con  cadenza   almeno   biennale
rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del  costo
effettivo del servizio. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed  entra  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 marzo 2022 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Speranza          
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1243