Art. 4 Aggiornamento delle tariffe 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe fissate nel presente decreto sono aggiornate con cadenza almeno biennale rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2022 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1243