Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2022 per i comuni delle regioni a statuto ordinario. 
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2022 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2021  come
definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
marzo 2021. Il valore di cui al  periodo  precedente  e'  rettificato
degli  importi  derivanti  dagli  effetti,  per  l'anno  2022,  delle
correzioni puntuali di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  13
dicembre 2021. 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 60 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2022,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra  le  capacita'  fiscali,  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  16  dicembre
2021 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i  fabbisogni  standard  nella  seduta  del  30  settembre  2021,   e
assoggettati  alla  metodologia  di   esclusione   della   componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta  della  medesima
Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale  2022  la  capacita'  fiscale  perequabile  dei
comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella  misura
del 65 per cento. 
  3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  2  e'
riportato nell'allegato 2 (colonna 1).