Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ai fini del  presente  decreto  si
intende per: 
    a) autorita' di vigilanza: il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e il Ministero dello sviluppo  economico,
individuate quali amministrazioni vigilanti dall'art.  39,  comma  2,
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5; 
    b) attivita' di vigilanza di tipo attivo: la vigilanza effettuata
ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,
a seguito di segnalazioni o informazioni pervenute al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per vie d'acque interne, volta a: 
      1) verificare  e  accertare  l'eventuale  non  conformita'  dei
prodotti di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  11
gennaio  2016,  n.  5  alle   disposizioni   del   medesimo   decreto
legislativo; 
      2) verificare e accertare se i  prodotti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5  rappresentino
un rischio concreto per la salute o la sicurezza delle  persone,  per
le cose o per l'ambiente; 
      3) eliminare le non conformita' riscontrate e il rischio a esse
correlato di cui ai punti 1) e 2); 
    c) vigilanza di tipo proattivo: la vigilanza effettuata ai sensi.
dell'art.  39  del  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5,
finalizzata a prevenire situazioni di non conformita' dei prodotti di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016,  n.
5, alle disposizioni  del  medesimo  decreto  legislativo  ovvero  di
rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per
l'ambiente.