Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' di vigilanza: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, individuate quali amministrazioni vigilanti dall'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5; b) attivita' di vigilanza di tipo attivo: la vigilanza effettuata ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, a seguito di segnalazioni o informazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, volta a: 1) verificare e accertare l'eventuale non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 alle disposizioni del medesimo decreto legislativo; 2) verificare e accertare se i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 rappresentino un rischio concreto per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente; 3) eliminare le non conformita' riscontrate e il rischio a esse correlato di cui ai punti 1) e 2); c) vigilanza di tipo proattivo: la vigilanza effettuata ai sensi. dell'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, finalizzata a prevenire situazioni di non conformita' dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, alle disposizioni del medesimo decreto legislativo ovvero di rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.