Art. 3 
 
                              Personale 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
- Direzione generale per la  vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema
portuale, il trasporto marittimo e  per  vie  d'acque  interne  e  il
Ministero dello  sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  il
mercato, la concorrenza, la tutela del  consumatore  e  la  normativa
tecnica  individuano,  nell'ambito  dei  propri  ruoli  organici,  il
personale dotato della competenza necessaria allo  svolgimento  delle
attivita' di vigilanza di cui all'art. 39 del decreto legislativo  11
gennaio 2016, n. 5. 
  2. Le attivita' di vigilanza del mercato, controllo  e  valutazione
di prodotti, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acque interne attraverso i propri uffici.