Art. 3 Personale 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica individuano, nell'ambito dei propri ruoli organici, il personale dotato della competenza necessaria allo svolgimento delle attivita' di vigilanza di cui all'art. 39 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 2. Le attivita' di vigilanza del mercato, controllo e valutazione di prodotti, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne attraverso i propri uffici.