Art. 4 Attivita' svolta dalle autorita' di vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza e' svolta: a) dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con riferimento alle seguenti attivita': 1) porre in essere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) nonche' dall'art. 5; 2) programmare e coordinare le attivita' svolte dal personale di cui all'art. 3, comma 2; 3) interagire con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attivita' di controllo sul territorio; 4) cooperare tra le autorita' di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri dell'Unione europea, anche ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. 5) fornire al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica il proprio contributo alle strategie nazionali di vigilanza del mercato - con specifico riferimento al settore in questione - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; b) dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la normativa tecnica, con riferimento alle seguenti attivita': 1) offrire supporto alle attivita' di cui alla lettera a), limitatamente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; 2) redigere il programma nazionale di sorveglianza del mercato previsto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, tenuto conto dei contributi forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, relativamente ai prodotti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.