Art. 5 
 
Modalita' e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato  e  il
                       controllo sui prodotti 
 
  1. Gli accertamenti finalizzati alla vigilanza  sul  mercato  e  al
controllo sui prodotti sono effettuati nel rispetto dei  principi  di
trasparenza, legalita' ed economicita' dell'azione  amministrativa  e
comunque in modo  da  arrecare  il  minor  pregiudizio  possibile  al
soggetto interessato dal controllo. 
  2. Il personale di cui all'art. 3, comma 2,  procede  a  effettuare
gli accertamenti anche presso i singoli utilizzatori nel caso in cui,
a seguito di accertamenti  effettuati  in  sede  di  vigilanza  o  su
segnalazione,  esistano  fondati,  gravi  e  comprovati  motivi   per
ritenere che il prodotto messo in commercio o  in  servizio  non  sia
conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5 ovvero possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza  delle
persone, le cose o l'ambiente. 
  3. Nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  il  personale  di  cui
all'art.  3,  comma  2  puo'  acquisire  dall'operatore  economico  o
dall'utilizzatore interessato la  documentazione  e  le  informazioni
ritenute utili ai fini dell'attivita' di  vigilanza,  ispezionare  le
aree di  produzione  o  di  esposizione  o  di  immagazzinamento  dei
prodotti  e  visionare,  laddove  sia  possibile,   i   prodotti   in
costruzione o, anche a campione, i prodotti finiti.  Puo',  altresi',
temporaneamente e a titolo gratuito, prelevare singoli  campioni  per
l'esecuzione di esami e prove,  i  cui  costi  saranno  imputati  nei
relativi capitoli di spesa per le attivita'  di  vigilanza  esistenti
presso  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'  di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie  d'acque  interne.
Di tutta l'attivita' compiuta viene redatto un verbale di visita,  di
cui   una   copia   e'   rilasciata   all'operatore    economico    o
all'utilizzatore interessato. 
  4. Il personale di cui all'art.  3,  comma  2  accerta  l'eventuale
inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione di
unita' da diporto. Tale accertamento  puo'  avvenire  sia  nel  corso
della verifica, qualora possibile, sia  al  termine  dell'istruttoria
avviata. Il personale  di  cui  all'art.  3,  comma  2  del  presente
decreto, redige il rapporto di cui all'art. 57, comma 2, del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e lo  invia  alla  Capitaneria  di
porto competente per territorio per i seguiti di competenza. 
  5.  Al  fine  di  garantire  un  rapido  ed  efficace  scambio   di
informazioni e  consentire  il  coordinamento  tra  le  autorita'  di
vigilanza  del  mercato  dell'Unione  europea,  il  Ministero   delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili - Direzione generale per
la vigilanza  sulle  Autorita'  di  sistema  portuale,  il  trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne, a  seguito  dell'espletamento
dell'attivita' di vigilanza, provvede: 
    a) a inserire nel sistema di informazione e comunicazione per  la
vigilanza del mercato  (ICSMS)  tutte  le  informazioni  relative  al
prodotto che sia risultato non conforme; 
    b)  a  notificare  immediatamente  alla  Commissione  europea   i
prodotti che rappresentano un  rischio  grave  per  la  salute  e  la
sicurezza, attraverso il sistema di informazione  rapida  dell'Unione
europea (RAPEX). 
  6. Le autorita' di vigilanza  non  rilasciano  a  soggetti  privati
pareri sulla conformita' dei prodotti.