Art. 5 Modalita' e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti 1. Gli accertamenti finalizzati alla vigilanza sul mercato e al controllo sui prodotti sono effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, legalita' ed economicita' dell'azione amministrativa e comunque in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al soggetto interessato dal controllo. 2. Il personale di cui all'art. 3, comma 2, procede a effettuare gli accertamenti anche presso i singoli utilizzatori nel caso in cui, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione, esistano fondati, gravi e comprovati motivi per ritenere che il prodotto messo in commercio o in servizio non sia conforme a quanto prescritto dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l'ambiente. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale di cui all'art. 3, comma 2 puo' acquisire dall'operatore economico o dall'utilizzatore interessato la documentazione e le informazioni ritenute utili ai fini dell'attivita' di vigilanza, ispezionare le aree di produzione o di esposizione o di immagazzinamento dei prodotti e visionare, laddove sia possibile, i prodotti in costruzione o, anche a campione, i prodotti finiti. Puo', altresi', temporaneamente e a titolo gratuito, prelevare singoli campioni per l'esecuzione di esami e prove, i cui costi saranno imputati nei relativi capitoli di spesa per le attivita' di vigilanza esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne. Di tutta l'attivita' compiuta viene redatto un verbale di visita, di cui una copia e' rilasciata all'operatore economico o all'utilizzatore interessato. 4. Il personale di cui all'art. 3, comma 2 accerta l'eventuale inosservanza delle norme in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto. Tale accertamento puo' avvenire sia nel corso della verifica, qualora possibile, sia al termine dell'istruttoria avviata. Il personale di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, redige il rapporto di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e lo invia alla Capitaneria di porto competente per territorio per i seguiti di competenza. 5. Al fine di garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni e consentire il coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, a seguito dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, provvede: a) a inserire nel sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) tutte le informazioni relative al prodotto che sia risultato non conforme; b) a notificare immediatamente alla Commissione europea i prodotti che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza, attraverso il sistema di informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX). 6. Le autorita' di vigilanza non rilasciano a soggetti privati pareri sulla conformita' dei prodotti.